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Per quanto concerne le immobilizzazioni
immateriali la deducibilità di quote di ammortamento è consentita
solamente nel caso di beni immateriali (diritti di utilizzazione di
opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico; marchi d'impresa; diritti di concessione e altri diritti
iscritti nell'attivo del bilancio) e dell’avviamento (Art.103 TUIR).
Per le spese pluriennali (spese di
impianto , spese relative a studi e ricerche, spese di pubblicità e
propaganda), invece, è prevista, in genere, la possibilità da parte
dell’impresa di optare tra la deduzione integrale del costo nell’esercizio
in cui esso è stato sostenuto oppure in quote nell’esercizio stesso e nei
successivi (Art.108 TUIR). Per le
imprese di nuova costituzione, le spese relative a più esercizi sono
deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.
Per quanto concerne l’ammortamento dei beni
immateriali va precisato che le norme fiscali non contengono precise
indicazioni circa la sua decorrenza.
Per i beni immateriali non è mia stato
applicabile l’ammortamento anticipato. Inoltre, a tali beni non possono
applicarsi neppure le norme relative alla deducibilità integrale dei costi
nel caso di beni di importo non superiore a 516,46 euro. |