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Ammortamento immobilizzazioni immateriali - Considerazioni generali

 


 
 
 

Approfondimento del 03.05.2008

 

Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali la deducibilità di quote di ammortamento è consentita solamente nel caso di beni immateriali (diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti industriali, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; marchi d'impresa; diritti di concessione e altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio) e dell’avviamento (Art.103 TUIR).

 

Per le spese pluriennali (spese di impianto , spese relative a studi e ricerche, spese di pubblicità e propaganda), invece, è prevista, in genere, la possibilità da parte dell’impresa di optare tra la deduzione integrale del costo nell’esercizio in cui esso è stato sostenuto oppure in quote nell’esercizio stesso e nei successivi (Art.108 TUIR). Per le imprese di nuova costituzione, le spese relative a più esercizi sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

 

Per quanto concerne l’ammortamento dei beni immateriali va precisato che le norme fiscali non contengono precise indicazioni circa la sua decorrenza.

 

Per i beni immateriali non è mia stato applicabile l’ammortamento anticipato. Inoltre, a tali beni non possono applicarsi neppure le norme relative alla deducibilità integrale dei costi nel caso di beni di importo non superiore a 516,46 euro. 

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Avviamento - Codice civile, TUIR e IAS a confronto

Spese di pubblicità: come concorrono alla formazione del reddito

Brevetti industriali - ammortamento fiscalmente deducibile

Opere dell'ingegno -ammortamento fiscalmente deducibile

Ammortamento immobilizzazioni immateriali secondo gli IAS


 
 

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