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N.d.R.: per le nuove misure
delle sanzioni in caso di ravvedimento, leggi Ravvedimento
operoso: nuove misure delle sanzioni
Anche
nel caso di omesso e/o insufficiente versamento dell’imposta derivante dalle
liquidazioni periodiche, acconti o dichiarazioni annuali IVA, è possibile
applicare il disposto dell'art. 13 del D.Lgs.472/1997.
In
particolare la sanzione prevista è pari al 30% dell’importo non
versato, ma viene ridotta come sotto riportato, rispettivamente se:
-
entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il
contestuale pagamento:
-
entro il termine per il ravvedimento lungo entro l’anno in cui è stata
commessa la violazione mediante il contestuale pagamento:
Pertanto, l’ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
-
3,75% (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non
versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla
violazione;
-
6%
(ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non
versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata
commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica,
entro un anno dalla violazione (cosiddetto "ravvedimento lungo").
Si
ricorda che gli interessi calcolati vengono calcolati col tasso legale
attualmente del 2,5%
(Nota
della redazione: dal 1° gennaio 2008 la misura degli interessi legali è del
3% - dal 1° gennaio 2010 la misura degli interessi legali è dell'1%).
Ipotizziamo una omissioni di versamento di € 1.000,00 riguardante il
versamento IVA mensile scadente il 16 gennaio 2006. Se la regolarizzazione
avviene entro il termine breve dei trenta giorni e cioè entro il 15
febbraio, si può applicare la regola del ravvedimento breve, che consiste
nel versare l’imposta di € 1.000,00 la sanzione ridotta del 3,75% pari a €
37,50 e gli interessi calcolati nella misura del 2,5 % in ragione annuale
pari a € 2,06.
Come
compilare il modello F24 - Codice Tributo 6001
VERSAMENTO IVA MENSILE GENNAIO
Sezione
modello F24 da compilare: ERARIO
Riferimento Normativo: DPR 600 del 1973 Art. 25
Importo:
1.000,00 euro
Anno di
imposta:
2006
SEZIONE
ERARI
|
SEZIONE ERARIO |
|
IMPOSTE DIRETTE - IVA -
RITENUTE ALLA FONTE
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI |
codice tributo |
rateiz.
reg.-
prov |
anno di riferimento |
importi a debito versati |
importi a credito compensati |
|
|
(1)
6001
(11)
8904 |
(2) |
(3)
2006
(3)
2006 |
(4)
1.002,06
(12)
37,50 |
|
|
|
Codice ufficio
(9) |
Codice atto
(10) |
TOTALE |
A
(6)
|
B
(7) |
SALDO
(A -B
(8)
+
1.039,56 |
O
Campi del
modello F24 come compilare il campo
(1) codice
tributo:
indicare 6001
(2)
rateazione/regione/prov:
non
compilare
(3) anno
di riferimento:
anno
d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2006
(4)
importi a debito versati:
indicare
l'importo a debito 1.000,00 + 2,06 di interessi
(5)
importi a credito compensati:
non
compilare
(6) TOTALE
A:
somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE
B:
somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario,
non compilare se non sono presenti importi a credito
(8) SALDO
(A - B):
indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)
(9) codice
ufficio:
non compilare
(10)
codice atto:
non compilare
(11)
codice regolarizzazione
indicare
8904
(12)
importo
sanzione
indicare il 3,75 del dovuto
Per la
regolarizzazione in caso di versamento oltre i 30 giorni basta calcolare la
sanzione prevista nella misura del 6% calcolata dal 31 giorno sino all'anno
di omissione e/o ritardato versamento. |