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N.d.R.: per le nuove misure
delle sanzioni in caso di ravvedimento, leggi Ravvedimento
operoso: nuove misure delle sanzioni
Nel caso
di omesso e/o insufficiente versamento della tassa di vidimazione dei
libri sociali, previsti per le società di capitali, è possibile
applicare il disposto dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
In
particolare la sanzione prevista è pari al 30% dell’importo non versato, ma
viene ridotta come sotto riportato, rispettivamente se:
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entro
30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale
pagamento:
-
entro
il termine per il ravvedimento lungo entro l’anno in cui è stata commessa
la violazione mediante il contestuale pagamento:
Pertanto, l’ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
-
3,75%
(ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se
la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione;
-
6%
(ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se
la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata
commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica,
entro un anno dalla violazione (cosiddetto “ravvedimento lungo”).
I 30
giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dallo scadere
del termine previsto per il versamento della tassa che attualmente è il 16
marzo di ogni anno, o dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo
stesso cada di sabato o di giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97).
Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 precisa che nell’ipotesi in cui il
trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può
essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
La
sanzione ridotta va pagata con modello di delega F23, indicando il
codice ufficio "RCC" nel campo 6, la causale "SZ" nel campo 9 e il codice
tributo 687T nel campo 11.
Si
riporta di seguito esempio di regolarizzazione entro 30 gg:

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