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Nel
caso in cui il contribuente ricorra al ravvedimento
operoso, le sanzioni dovute,
come vanno arrotondate?
Ecco
le regole da applicare.
Nel
caso di sanzioni ridotte dovute in
misura fissa occorre troncare le
cifre decimali ed effettuare il versamento dell’importo in unità di
euro.
Esempio:
omessa
presentazione della dichiarazione.
La
sanzione prevista è di 258 euro.
In
caso di ravvedimento operoso si applica la sanzione ridotta di 1/12. Essa
ammonta a: 258 x 1/12 = 21,50 euro.
Trattandosi
di sanzione in misura fissa si troncano le cifre decimali e l’importo
dovuto nell’ipotesi di ravvedimento è di 21 euro.
Invece,
nel caso di sanzioni ridotte dovute
in misura proporzionale occorre effettuare l’arrotondamento
per eccesso o per difetto alle ultime due cifre decimali.
Esempio:
omesso
versamento ritenute di acconto per un importo pari a 300 euro.
La
sanzione prevista è pari al 30% del tributo omesso.
In
caso di ravvedimento operoso si applica la sanzione ridotta di 1/12. Essa
ammonta a: 300 x 30% x 1/!2 = 7,50 euro.
In
questo caso l’importo da versare a titolo di sanzione è di 7,50 euro.
Circolare
Agenzia Entrate 106/E del 21/12/2001. |