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Il
ravvedimento dell’imposta di registro, introdotto dall’art. 13 del D. Lgs.
472/1997, rappresenta una novità in questo ambito, in quanto accoglie la
regolarizzazione di imposte quale INVIM, imposte ipotecari e catastali,
dapprima esclusi da questo istituto. La regolarizzazione consiste in
OMESSA
PRESENTAZIONE DI REGISTRAZIONE O DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
L’istituto del ravvedimento operoso prevede per questo tipo di violazione
una sanzione amministrativa dal
120 al
240% dell’imposta dovuta.
Tuttavia
la stessa legge prevedere che la violazione si può sanare
-
entro
30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale
pagamento:
-
entro
il termine per il ravvedimento lungo entro l’anno in cui è stata commessa
la violazione mediante il contestuale pagamenti:
Si
ricorda che gli interessi calcolati vengono calcolati col tasso legale e con
maturazione giorno per giorno. Si ricorda, inoltre, che bisogna
contestualmente registrare l’atto o il contratto a cui si riferisce il
ravvedimento e che il ravvedimento e produce la propria efficacia sono se
non sono iniziate ispezioni, verifiche o iniziati accessi da parte degli
organi preposti.
INSUFFICIENTE
DICHIARAZIONE DI VALORE
Nel caso
in cui il valore definitivamente accertato dei beni soggetti alla
valutazione automatica superi quello dichiarato, si applica la sanzione
amministrativa pari dal 100% al 200% della maggiore imposta. Per
insufficiente dichiarazione di valore dei beni immobili non soggetti a
valutazione automatica, la sanzione si applica anche se il valore
definitivamente accertato, ridotto di ¼ non supera il dichiarato.
In
questa ipostesi, il contribuente che intenda avvalersi del ravvedimento
operoso, dovrà produrre una dichiarazione integrativa di valore, entro un
anno dalla data in cui è stata commessa l’infrazione.
Poiché
in caso di integrazione del valore dichiarato, non è prevista l’autoliquidazione
dell’imposta da parte del contribuente, il ravvedimento dovrà essere
articolato in due parti:
-
successivamente, ma non oltre due anni dal pagamento dell’imposta
principale, l’ufficio provvede a liquidare alla parte apposito avviso di
accertamento contenente la liquidazione della maggiore imposta dovuta
degli interessi maturati nonché la sanzione del 20% (1/5 del minimo).
Tale atto deve contenere l’avvertenza che viene notificato al fine di
rendere definitivo il perfezionamento
del
ravvedimento e che, pertanto, non può essere impugnato.
Il
mancato pagamento nel temine indicato nell’avviso di liquidazione rende
inefficace la regolarizzazione e consente all’ufficio di procedere alla
rettifica del valore dichiarato, con la conseguente applicazione della
sanzione nella misura intera.
TARDIVO
PAGAMENTO DEL VERSAMENTO
In caso
di tardivo pagamento è prevista la sanzione del 30% ridotta come sotto
riportato, rispettivamente se pagata:
-
entro
30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale
pagamento:
-
entro
un anno dalla commessa la violazione mediante il contestuale pagamento:
Pertanto, l’ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
-
3,75%
(ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se
la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione;
-
6%
(ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se
la regolarizzazione avviene entro l’anno in cui è stata commessa la
violazione (cosiddetto “ravvedimento lungo”).
OMESSA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
In caso
di omessa presentazione della dichiarazione di successione è prevista una
sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata
dall’ufficio. Se non è dovuta imposta, si applica la
sanzione
da 258 € 1.032 €. Pertanto l’istituto prevede che la violazione si può
sanare
-
entro
30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale
pagamento:
-
entro
il termine per il ravvedimento lungo entro l’anno dalla dat di scadenza di
presentazione della dichiarazione mediante il contestuale pagamento:
Si
ricorda che gli interessi calcolati vengono calcolati col tasso legale e con
maturazione giorno per giorno. Qualora l’omissione riguardi una
dichiarazione per la quale non è dovuta imposta di successione, il
ravvedimento può essere effettuato entro un anno con il pagamento
di euro
51 pari a 1/5 di 258 €. |