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Ravvedimento operoso - Come sanare le violazioni in materia di ICI - a cura di www.StudioLicata.org

 


 
 
 

Approfondimento del  17.05.2008

 

La disciplina del ravvedimento operoso (Art. 13 D.Lgs. 18.12.1997 n. 472) consente, a decorrere dall'1.4.1998, di regolarizzare le violazioni connesse alla dichiarazione ed al versamento dei tributi locali come l’I.C.I., TARSU, TOSAP e Imposta sulla Pubblicità, a condizione che le violazioni in oggetto non siano state già constatate e che non siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Per effettuare il versamento e/o le sanzioni e gli interessi va usata la modulistica che ogni singolo comune stabilisce. Vediamo più in dettaglio come effettuare il ravvedimento in caso di violazioni riguardanti l’I.C.I.:

 

 

OMESSO, INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO DELL’lMPOSTA: la violazione può essere regolarizzata versando contestualmente l'imposta (o la differenza d'imposta), gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 2,5% (dall'1.1.2004) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato in autotassazione fino al giorno del pagamento

effettivo, e la sanzione in misura ridotta pari al:

 

3,75% (1/8 del 30%) sull'ammontare dell'imposta omessa, insufficiente o tardivamente versata, se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla data di scadenza stabilita dalla legge (art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4721 1997;

 

6% (1/5 del 30%) sull'ammontare dell'imposta omessa, insufficiente o tardivamente versata, se la regolarizzazione avviene entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e stata commessa la violazione (art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997.

 

 

 

OMESSA PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE o della DENUNCIA di VARIAZIONE: la violazione può essere regolarizzata entro 90 giorni dalla data di scadenza stabilita dalla legge:

 

versando l'imposta che risulta ancora dovuta in base alla dichiarazione tardivamente prodotta, gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 2,5% (dall’1.1.2004) (Nota della redazione: la misura degli interssi è del 3% a paritre dal 01/01/2008) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato in autotassazione fino al giorno del pagamento effettivo, e la sanzione in misura ridotta pari al 12,5% (1/8 del 100%), calcolata sulla differenza d'imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione tardivamente presentata e quella versata tempestivamente in sede di autotassazione, con un minimo di € 6 (art. 13, comma 1, lett. C), D.Lgs. 472/1997;

 

presentando al Comune competente la dichiarazione o la denuncia di variazione, redatta su modello conforme a quello approvato per tale anno, con allegata la fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle “annotazioni” la dicitura “Ravvedimento operoso per tardiva

presentazione della dichiarazione”, e specificando le somme versate relative all'imposta, alle sanzioni ed agli interessi.

 

 

 

VIOLAZIONI di CARATTERE SOSTANZIALE: le violazioni aventi carattere sostanziale, che cioè incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, possono essere regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva:

 

versando la maggiore imposta, gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 2,5% (dall'1.1.2004) (Nota della redazione: la misura degli interssi è del 3% a paritre dal 01/01/2008) con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta pari al 10% (1/5 del 50%) calcolata sulla differenza d'imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione rettificativa e quella versata (art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs.

472/1997);

 

presentando al Comune competente una dichiarazione rettificativa della precedente, redatta su modello conforme a quello approvato per tale anno, con allegata la fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle “annotazioni” la dicitura “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazioni” e specificando le somme versate relative all'imposta,

alle sanzioni ed agli interessi.

 

 

MODALITÀ di PAGAMENTO: il versamento di importi a titolo di ravvedimento operoso va effettuato mediante utilizzo dello stesso modulo di versamento su conto corrente postale previsto per i versamenti

ordinari. Il bollettino riporta una casella destinata al ravvedimento operoso, che dovrà essere barrata se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione tributaria. Per quei Comuni che hanno sottoscritto

I'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate è inoltre possibile utilizzare il modello F24 con un'apposita sezione denominata “Ici ed altri tributi locali”. A partire dall’anno 2004 con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 14 giugno 2004 è stato approvato anche il modello F24 PREDETERMINATO che consente esclusivamente di pagare l’ICI, con un modello semplificato . Nel caso di utilizzo del sia del modello F24 che del modello F24 PRECOMPILATO il contribuente può effettuare il pagamento presso gli sportelli di qualunque concessionario, banca convenzionata o uffici postali.

 

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

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