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La
disciplina del ravvedimento operoso (Art. 13 D.Lgs. 18.12.1997 n. 472)
consente, a decorrere dall'1.4.1998, di regolarizzare le violazioni connesse
alla dichiarazione ed al versamento dei tributi locali come l’I.C.I., TARSU,
TOSAP e Imposta sulla Pubblicità, a condizione che le violazioni in oggetto
non siano state già constatate e che non siano già iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui
il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Per effettuare il versamento
e/o le sanzioni e gli interessi va usata la modulistica che ogni singolo
comune stabilisce. Vediamo più in dettaglio come effettuare il ravvedimento
in caso di violazioni riguardanti l’I.C.I.:
OMESSO,
INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO DELL’lMPOSTA:
la violazione può essere regolarizzata versando contestualmente l'imposta (o
la differenza d'imposta), gli interessi moratori calcolati al tasso legale
annuo del 2,5% (dall'1.1.2004) con maturazione giorno per giorno,
computati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere
effettuato in autotassazione fino al giorno del pagamento
effettivo, e
la sanzione in misura ridotta pari al:
•
3,75%
(1/8
del 30%)
sull'ammontare dell'imposta omessa, insufficiente o tardivamente versata, se
la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla data di scadenza
stabilita dalla legge (art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4721 1997;
•
6%
(1/5 del
30%) sull'ammontare dell'imposta omessa, insufficiente o tardivamente
versata, se la regolarizzazione avviene entro un anno dal termine di
presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e
stata commessa la violazione (art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 472/1997.
OMESSA
PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE o della DENUNCIA di VARIAZIONE:
la violazione può essere regolarizzata entro 90 giorni dalla data di
scadenza stabilita dalla legge:
•
versando l'imposta che
risulta ancora dovuta in base alla dichiarazione tardivamente prodotta, gli
interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del 2,5%
(dall’1.1.2004) (Nota
della redazione: la misura degli interssi è del 3% a paritre dal 01/01/2008)
con
maturazione giorno per giorno, computati dal giorno successivo a quello in
cui il versamento doveva essere effettuato in autotassazione fino al giorno
del pagamento effettivo, e la sanzione in misura ridotta pari al 12,5% (1/8
del 100%), calcolata sulla differenza d'imposta tra quella risultante sulla
base della dichiarazione tardivamente presentata e quella versata
tempestivamente in sede di autotassazione, con un minimo di € 6 (art. 13,
comma 1, lett. C), D.Lgs. 472/1997;
•
presentando
al Comune competente la dichiarazione o la denuncia di variazione, redatta
su modello conforme a quello approvato per tale anno, con allegata la
fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle “annotazioni” la
dicitura “Ravvedimento operoso per tardiva
presentazione della dichiarazione”, e specificando le somme versate relative
all'imposta, alle sanzioni ed agli interessi.
VIOLAZIONI di CARATTERE SOSTANZIALE:
le
violazioni aventi carattere sostanziale, che cioè incidono sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, possono essere regolarizzate
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva:
•
versando la
maggiore imposta, gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo del
2,5%
(dall'1.1.2004)
(Nota
della redazione: la misura degli interssi è del 3% a paritre dal 01/01/2008)
con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura
ridotta pari al 10% (1/5 del 50%) calcolata sulla differenza
d'imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione rettificativa
e quella versata (art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs.
472/1997);
•
presentando
al Comune competente una dichiarazione rettificativa della precedente,
redatta su modello conforme a quello approvato per tale anno, con allegata
la fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle “annotazioni” la
dicitura “Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazioni” e
specificando le somme versate relative all'imposta,
alle
sanzioni ed agli interessi.
MODALITÀ
di PAGAMENTO:
il
versamento di importi a titolo di ravvedimento operoso va effettuato
mediante utilizzo dello stesso modulo di versamento su conto corrente
postale previsto per i versamenti
ordinari. Il
bollettino riporta una casella destinata al ravvedimento operoso, che dovrà
essere barrata se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione
tributaria. Per quei Comuni che hanno sottoscritto
I'apposita
convenzione con l'Agenzia delle Entrate è inoltre possibile utilizzare il
modello F24 con un'apposita sezione denominata “Ici ed altri tributi
locali”. A partire dall’anno 2004 con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del 14 giugno 2004 è stato approvato anche il modello
F24 PREDETERMINATO che consente
esclusivamente di pagare l’ICI, con un modello semplificato . Nel caso di
utilizzo del sia del modello F24 che del modello F24 PRECOMPILATO il
contribuente può effettuare il pagamento presso gli sportelli di qualunque
concessionario, banca convenzionata o uffici postali.
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