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Il
D.L. 185/2008 ha modificato la misura delle sanzioni ridotte applicabili nel caso di ravvedimento operoso da parte del contribuente.
MISURA
DELLE SANZIONI RIDOTTE APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PRIMA
DEL D.L. 185/2008
Prima
del D.L. 185/2008, in caso di ravvedimento
operoso, il contribuente era tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni
ridotte:
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Violazione
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Regolarizzazione
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Sanzione
ridotta applicabile
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Omesso
o insufficiente versamento
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Regolarizzazione
entro 30 giorni
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Sanzione
ridotta pari ad 1/8 di
quella applicabile
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Altre
violazioni
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Regolarizzazione
entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in
cui è commessa la violazione
oppure
entro
un anno se non va presentata la dichiarazione
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Sanzione
ridotta pari ad 1/5 di
quella applicabile
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Omessa
dichiarazione
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Regolarizzazione
entro 90 giorni
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Sanzione
ridotta pari ad 1/8 di
quella applicabile
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MISURA
DELLE SANZIONI RIDOTTE APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO DOPO
IL D.L. 185/2008
Il
D.L. 185/2008 ha ridotto la misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso.
Qualora
la sanzione ridotta era pari ad 1/8
di quella applicabile, la nuova misura della sanzione è di 1/12
di quella applicabile.
Esempio:
sanzione applicabile per la violazione 30%.
Sanzione
ridotta da applicare in caso di ravvedimento, prima del D.L. 185/2009:
3,75%.
Sanzione
ridotta da applicare in caso di ravvedimento, dopo il D.L. 185/2009: 2,5%.
Qualora
la sanzione ridotta era pari ad 1/5
di quella applicabile, la nuova misura della sanzione è di 1/10 di quella applicabile.
Esempio:
sanzione applicabile per la violazione 30%.
Sanzione
ridotta da applicare in caso di ravvedimento, prima del D.L. 185/2009:6%.
Sanzione
ridotta da applicare in caso di ravvedimento, dopo il D.L. 185/2009: 3%.
DECORRENZA
DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le
nuove misure delle sanzioni ridotte, in caso di ravvedimento operoso, sono
utilizzabili per le regolarizzazione
effettuate a partire dal 29 novembre
2008, anche se relative a violazioni commesse anteriormente a tale data.
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