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Ravvedimento operoso - nuove misure delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso

 


 

 

 

Approfondimento del  14.02.2009

 

Il D.L. 185/2008 ha modificato la misura delle sanzioni ridotte applicabili nel caso di ravvedimento operoso da parte del contribuente.

 

 

MISURA DELLE SANZIONI RIDOTTE APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PRIMA DEL D.L. 185/2008

 

Prima del D.L. 185/2008,  in caso di ravvedimento operoso, il contribuente era tenuto al pagamento delle seguenti sanzioni ridotte:

 

Violazione

Regolarizzazione

Sanzione ridotta applicabile

Omesso o insufficiente versamento

 

Regolarizzazione entro 30 giorni

Sanzione ridotta pari ad 1/8 di quella  applicabile

Altre violazioni

Regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione

oppure

entro un anno se non va presentata la dichiarazione

 

Sanzione ridotta pari ad 1/5 di quella applicabile

Omessa dichiarazione

Regolarizzazione entro 90 giorni

Sanzione ridotta pari ad 1/8 di quella  applicabile

 

 

 

MISURA DELLE SANZIONI RIDOTTE APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO DOPO IL D.L. 185/2008

 

Il D.L. 185/2008 ha ridotto la misura delle sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso.

 

Qualora la sanzione ridotta era pari ad 1/8 di quella applicabile, la nuova misura della sanzione è di 1/12 di quella applicabile.

 

Esempio: sanzione applicabile per la violazione 30%.

Sanzione ridotta da applicare in caso di ravvedimento, prima del D.L. 185/2009: 3,75%.

Sanzione ridotta da applicare in caso di ravvedimento, dopo il D.L. 185/2009: 2,5%.

 

 

Qualora la sanzione ridotta era pari ad 1/5 di quella applicabile, la nuova misura della sanzione è di 1/10 di quella applicabile.

 

Esempio: sanzione applicabile per la violazione 30%.

Sanzione ridotta da applicare in caso di ravvedimento, prima del D.L. 185/2009:6%.

Sanzione ridotta da applicare in caso di ravvedimento, dopo il D.L. 185/2009: 3%.

 

 

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove misure delle sanzioni ridotte, in caso di ravvedimento operoso, sono utilizzabili per le regolarizzazione effettuate a partire dal 29 novembre 2008, anche se relative a violazioni commesse anteriormente a tale data.

 

   

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