Vai alla home page Scrivici una e-mail Collabora col sito  
       
Google
 

  Sconto di 30 euro per gli utenti del nostro sito

Iscriviti alla newsletter

 

 

A causa di problemi tecnici alcune pagine del sito potrebbero, al momento non essere visualizzate correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniente che stiamo cercando di risolvere in tempi rapidi. Grazie.


Visualizza i nostri approfondimenti  
Accedi ai nostri corsi gratuiti  
Guarda cosa puoi acquistare nell'area shopping  

 
Siti partner:  

 
Utilità  
   
 

 

Video corso: "La Partita Doppia"

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   


 

 

Gli altri approfondimenti:

 

I software gratuiti per la fatturazione


Libro consigliato:


 

 

 

Approfondimenti

 
 
Ricevimento di fattura irregolare - cosa deve fare l'acquirente del bene o il committente del servizio se  riceve luna fattura irregolare

 


 
 
 
Approfondimento del 03.10.2008

 

L’art.21 del D.P.R.633/72 stabilisce che per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura.

 

Vediamo cosa accade se l’acquirente del bene o il committente del servizio riceve una fattura irregolare, ad esempio, una fattura per un importo inferiore al reale.

 

In questi casi è l’acquirente del bene o il committente del servizio è tenuto ad emettere un autofattura che integra l’importo della fattura ricevuta (D.Lgs.471 del 18/12/1997, art.6, comma 8).

 

Di seguito riportiamo una tabella che sintetizza gli obblighi di autofatturazione in caso di ricevimento di una fattura irregolare nell’ipotesi di acquisti interni.

 

 

ACQUISTI INTERNI

 

RICEVIMENTO DI FATTURA IRREGOLARE DA PARTE DEL FORNITORE O DEL PRESTATORE DI SERVIZIO

 

Ipotesi:

L’acquirente del bene o il committente del servizio riceve una fattura irregolare.

 

Adempimenti richiesti all’acquirente del bene o committente del servizio:

  • Versamento dell’eventuale maggiore imposta.

Il versamento va effettuato con il modello F24. Il codice tributo da usare è 9399, ovvero “regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare fatturazione

  • Emissione di autofattura in duplice esemplare entro 30 giorni dalla registrazione della fattura.

 

  • Presentazione all’Ufficio delle Entrate dell’autofattura con l’attestazione dell’avvenuto pagamento (se richiesto). L’ufficio restituisce una copia dell’autofattura con  l’attestazione di pagamento.

 

  • Registrazione dell’autofattura sul registro acquisti.

 

  • L’IVA versata a seguito della regolarizzazione è detraibile secondo le regole generali.

 

Sanzioni applicabili:

Il cessionario o il committente che ha ricevuto una fattura irregolare è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 258 euro sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con l’emissione dell’autofattura.

 

 

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Mancato ricevimento fattura di acquisto

Mancato ricevimento di fattura d acquisto intracomunitaria


 
 

Visualizza gli altri approfondimenti   

 
   
 

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001

Il materiale presente sul sito non può essere riprodotto senza esplicito consenso dell'autore

Disclaimer-Privacy

Dott.ssa Rosanna Marchegiani - Via De Jacobis della Torre 17/1 - Pescara- Partita IVA: 01685640680 - Tel.: 0854171076 -

 e-mail: info@MarchegianiOnLine.net