L’art.21 del D.P.R.633/72 stabilisce che per
ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del
bene o la prestazione del servizio emette fattura.
Vediamo cosa accade se l’acquirente del bene o
il committente del servizio riceve una fattura irregolare, ad
esempio, una fattura per un importo inferiore al reale.
In questi casi è l’acquirente del bene o il
committente del servizio è tenuto ad emettere un autofattura che
integra l’importo della fattura ricevuta (D.Lgs.471 del 18/12/1997, art.6,
comma 8).
Di seguito riportiamo una tabella che
sintetizza gli obblighi di autofatturazione in caso di ricevimento di una
fattura irregolare nell’ipotesi di acquisti interni.
ACQUISTI INTERNI
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RICEVIMENTO DI FATTURA IRREGOLARE DA
PARTE DEL FORNITORE O DEL PRESTATORE DI SERVIZIO
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Ipotesi: |
L’acquirente del bene o il committente del
servizio riceve una fattura irregolare.
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Adempimenti richiesti
all’acquirente del bene o committente del servizio: |
Il versamento va effettuato con il
modello F24. Il codice tributo da usare è 9399, ovvero “regolarizzazione
di operazioni soggette ad IVA in caso di mancata o irregolare
fatturazione”
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Sanzioni applicabili: |
Il
cessionario o il committente che ha ricevuto una fattura irregolare è
punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con
sanzione amministrativa pari al 100% dell'imposta, con un
minimo di 258 euro sempreché non provveda a regolarizzare
l'operazione con l’emissione dell’autofattura.
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