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N.d.R.:
per le nuove misure delle sanzioni in caso di ravvedimento, leggi Ravvedimento
operoso: nuove misure delle sanzioni
e Ravvedimento operoso 2011
La
disciplina del ravvedimento operoso consente anche ai sostituti d'imposta di
sanare ritardi od omissioni, purché non gia constatate
dall'amministrazione finanziaria o non siano iniziati ispezioni o verifiche.
In caso di
omesso e/o tardivo versamento delle ritenute alla fonte operate eseguendo
contestualmente il pagamento della ritenuta o della differenza non versata,
dei relativi interessi moratori calcolati con il tasso di interesse in
vigore (dal 1.1.2004 2,5 %) ed in misura giornaliera e della sanzione in
misura ridotta.
In
particolare la sanzione prevista è pari al 30% dell’importo non versato, ma
viene ridotta come sotto riportato, rispettivamente se:
-
entro 30
giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale
pagamento:
-
entro il
termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui
è stata commessa la violazione (o, se non è prevista la dichiarazione
periodica, entro un anno dalla violazione)
mediante
il contestuale pagamento:
Pertanto,
l’ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:
-
3,75%
(ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se
la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione;
-
6% (ossia
1/5 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se la
regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno in cui è stata
commessa
la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un
anno dalla violazione (cosiddetto “ravvedimento lungo”).
I 30 giorni
utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dallo scadere del
termine previsto per il versamento delle imposte, o dal giorno lavorativo
successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di
giorno
festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97). Inoltre, la Circolare n. 50/E del
2002 precisa che nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di
sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il
primo giorno
lavorativo successivo.
Nel caso in
cui l'omissione consiste nella OMESSA O TARDIVA DICHIARAZIONE, è applicabile
l'istituto del ravvedimento operoso a condizione che la dichiarazione venga
presentata non oltre il 90 giorno dalla scadenza. In tal caso si applica la
sanzione di euro 32 (vale a dire 1/8 di euro 258 la sanzione massima in caso
di omissione della dichiarazione).
Si riporta
qui di seguito un esempio per ritardato versamento di ritenuta d'acconto
entro i 30 giorni.
Come
compilare il modello F24 - Codice Tributo 1040
RITENUTE
SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
Sezione
modello F24 da compilare: ERARIO
Riferimento
Normativo: DPR 600 del 1973 Art. 25
Importo:
1.000,00 euro
Anno di imposta:
2005
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SEZIONE
ERARIO |
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IMPOSTE
DIRETTE - IVA -
RITENUTE ALLA
FONTE
ALTRI TRIBUTI
E INTERESSI |
codice tributo |
rateiz. reg.-prov |
anno di
riferimento |
importi a
debito versati |
importi a
credito compensati |
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(1) 1040
(11) 8906 |
(2)
(2) |
(3) 2005
(3) 2005 |
(4) 1.002,06
(12) 37,50 |
(5)
(5)
|
|
|
codice ufficio
(9) |
codice atto
(10) |
TOTALE |
A
(6) 1.039,56 |
B
(7) |
SALDO
(A-B)
(8)
+ 1.039,56 |
Campi del
modello F24 - come compilare il campo
(1) codice tributo:
indicare 1040
(2) rateazione/regione/prov:
non compilare
(3) anno di riferimento:
anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio
2005
(4) importi a debito
versati:
indicare l'importo a debito 1.000,00 + 2,06 di interessi
(5) importi a credito compensati:
non
compilare
(6) TOTALE A:
somma
degli importi a debito indicati nella Sezione Erario
(7) TOTALE B:
somma
degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non
sono presenti importi a credito
(8) SALDO (A - B):
indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)
(9) codice ufficio:
non
compilare
(10) codice atto:
non
compilare
(11) codice
regolarizzazione
indicare
8906
(12)
importo
sanzione
indicare il 3,75 del dovuto
Per la
regolarizzazione in caso di versamento oltre i 30 giorni basta calcolare la
sanzione prevista nella misura del
6% calcolata dal 31 giorno sino all'anno di omissione e/o ritardato
versamento.
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