Vai alla home page Scrivici una e-mail Chi sono Collabora col sito  
       
Ricerca personalizzata

 

   

Iscriviti alla newsletter


       

Visualizza i nostri approfondimenti  
Accedi ai nostri corsi gratuiti  
Guarda cosa puoi acquistare nell'area shopping  

 

 

 
Siti partner:  

 
Utilità  
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

Gli altri approfondimenti:


 

Approfondimenti

 
 
Ravvedimento operoso - Le regole per i sostituti d'imposta - a cura di www.StudioLicata.org

 


 
 
 
Approfondimento del 06.12.2007

 

N.d.R.: per le nuove misure delle sanzioni in caso di ravvedimento, leggi Ravvedimento operoso: nuove misure delle sanzioni  e Ravvedimento operoso 2011

 

La disciplina del ravvedimento operoso consente anche ai sostituti d'imposta di sanare ritardi od omissioni, purché non gia constatate dall'amministrazione finanziaria o non siano iniziati ispezioni o verifiche.

In caso di omesso e/o tardivo versamento delle ritenute alla fonte operate eseguendo contestualmente il pagamento della ritenuta o della differenza non versata, dei relativi interessi moratori calcolati con il tasso di interesse in vigore (dal 1.1.2004 2,5 %) ed in misura giornaliera e della sanzione in misura ridotta.

 

In particolare la sanzione prevista è pari al 30% dell’importo non versato, ma viene ridotta come sotto riportato, rispettivamente se:

  1. entro 30 giorni dalla commissione della violazione, mediante il contestuale pagamento:

    • dell’imposta dovuta;

    • di 1/8 del minimo della sanzione irrogabile;

    • degli interessi moratori;

     

  2. entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione)

    mediante il contestuale pagamento:

  • dell’imposta dovuta;

  • di 1/5 del minimo della sanzione irrogabile;

  • degli interessi moratori.

 

Pertanto, l’ammontare della sanzione ridotta sarà pari al:

  • 3,75% (ossia 1/8 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla violazione;

  • 6% (ossia 1/5 della sanzione minima pari al 30%) dell’imposta non versata, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata

    commessa la violazione o, se non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione (cosiddetto “ravvedimento lungo”).

I 30 giorni utili per il ravvedimento breve iniziano a decorrere dallo scadere del termine previsto per il versamento delle imposte, o dal giorno lavorativo successivo nel caso in cui lo stesso cada di sabato o di

giorno festivo (articolo 18 del D.lgs. 241/97). Inoltre, la Circolare n. 50/E del 2002 precisa che nell’ipotesi in cui il trentesimo giorno utile cada di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il

primo giorno lavorativo successivo.

 

Nel caso in cui l'omissione consiste nella OMESSA O TARDIVA DICHIARAZIONE, è applicabile l'istituto del ravvedimento operoso a condizione che la dichiarazione venga presentata non oltre il 90 giorno dalla scadenza. In tal caso si applica la sanzione di euro 32 (vale a dire 1/8 di euro 258 la sanzione massima in caso di omissione della dichiarazione).

 

Si riporta qui di seguito un esempio per ritardato versamento di ritenuta d'acconto entro i 30 giorni.

 

Come compilare il modello F24 - Codice Tributo 1040

RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

Sezione modello F24 da compilare: ERARIO

Riferimento Normativo: DPR 600 del 1973 Art. 25

 

Importo: 1.000,00 euro

Anno di imposta: 2005

 

SEZIONE ERARIO

 

IMPOSTE DIRETTE - IVA -

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI E INTERESSI

codice tributo

rateiz. reg.-prov

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

(1) 1040

(11) 8906

(2)

(2)

(3) 2005

(3) 2005

(4) 1.002,06

(12)  37,50

(5)

(5)

 

 

codice ufficio

(9)

codice atto

(10)

TOTALE

A (6) 1.039,56

B (7)

SALDO

(A-B)

(8)

+ 1.039,56

 

 

Campi del modello F24  - come compilare il campo

(1) codice tributo: indicare 1040

(2) rateazione/regione/prov: non compilare

(3) anno di riferimento: anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, nell’esempio 2005

(4) importi a debito versati: indicare l'importo a debito 1.000,00 + 2,06 di interessi

(5) importi a credito compensati: non compilare

(6) TOTALE A: somma degli importi a debito indicati nella Sezione Erario

(7) TOTALE B: somma degli importi a credito indicati nella Sezione Erario, non compilare se non sono presenti importi a credito

(8) SALDO (A - B): indicare il saldo (TOTALE A - TOTALE B)

(9) codice ufficio: non compilare

(10) codice atto: non compilare

(11) codice regolarizzazione indicare 8906

(12) importo sanzione indicare il 3,75 del dovuto

Per la regolarizzazione in caso di versamento oltre i 30 giorni basta calcolare la sanzione prevista nella misura del 6% calcolata dal 31 giorno sino all'anno di omissione e/o ritardato versamento.

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Ravvedimento sprint

Omesso versamento di imposte

Ravvedimento operoso 2011

Ravvedimento operoso: nuove misure sanzioni

Ravvedimento operoso: mancata presentazione modello F24 con saldo zero

Ravvedimento operoso: modelli intrastat

Ravvedimento operoso - IVA

Ravvedimento operoso - ICI

Ravvedimento operoso: imposta di registro

Ravvedimento operoso: tassa di vidimazione libri sociali

Ravvedimento operoso: arrotondamento sanzioni

Interessi legali: nuove misure a partire dal 1° gennaio 2010

Interessi legali: nuova misura 2012


 
   

Visualizza gli altri approfondimenti   

 
   
 
 
 
 
Lezioni gratuite ed esercizi svolti di matematica e geometria

Questo sito viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001

Il materiale presente sul sito non può essere riprodotto senza esplicito consenso dell'autore

Disclaimer-Privacy

Partita IVA: 01685640680