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Emissione della fattura di
vendita.
Il termine ultimo per
l’emissione della fattura di vendita è diverso per le seguenti tipologie di
operazioni:
-
cessione di beni;
-
prestazione di
servizi.
Chi effettua una
cessione di beni deve emettere fattura entro il 15° giorno successivo al
mese in cui ha effettuato la spedizione (o la consegna) dei beni. Occorre
tuttavia evidenziare che è prassi consolidata emettere fattura, al più
tardi, entro la fine del mese in cui la spedizione di merce è stata
effettuata. Quindi, ad esempio, se spedisco una partita di merce in data 15
maggio 2004, emetterò fattura con data NON posteriore al 31 maggio 2004. Un
comportamento diverso provocherebbe notevoli problemi per la registrazione
della fattura.
Chi effettua una
prestazione di servizi deve emettere fattura, al più tardi, quando
riceve il pagamento.
Le fatture di vendita
vanno progressivamente numerate. Ogni anno la numerazione deve ripartire da
1.
Registrazione delle
fatture di vendita.
Le fatture di vendita
vanno registrate nel registro IVA delle vendite. I contribuenti in
contabilità ordinaria dovranno provvedere alla registrazione anche sul libro
giornale e sul libro mastro. Chi utilizza un software professionale per la
contabilità, ovviamente, movimenterà tutti i registri obbligatori con
un’unica immissione di dati (vedi registrazione
fatture di acquisto).
La registrazione delle
fatture di vendita è analoga a quella delle
fatture di acquisto. E’ evidente che
in questo caso non ha senso parlare di IVA detraibile e non. L’IVA che viene
addebitata al cliente rappresenta sicuramente un debito e andrà nella
liquidazione relativa al periodo (salvo casi particolari).
E’ prassi registrare le
fatture di vendita alla stessa data in cui vengono emesse. |