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Come è noto le imprese possono procedere alla
liquidazione dell’IVA mensilmente o, se ne ricorrono i presupposti,
trimestralmente.
Ma come va calcolata l’IVA a debito del
periodo?
Innanzitutto occorre tenere conto dell’IVA
a debito risultante dalle fatture immediate emesse nel periodo
cui si riferisce la liquidazione.
Ricordiamo che sono fatture immediate quelle
emesse entro lo stesso giorno in cui l’operazione è effettuata. In
caso di prestazione di servizi o versamenti di anticipi da parte del cliente
va sempre emessa fattura immediata.
Attenzione: le fatture immediate
possono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione.
Tuttavia occorre tenere presente che ai fini
del calcolo dell’IVA a debito si deve tenere conto di tutte le fatture
emesse nel periodo di riferimento anche se non sono state ancora registrate.
All’IVA a debito così determinata va aggiunta
l’IVA a debito relativa ai beni consegnati nel periodo di
riferimento della liquidazione per i quali non si è emessa la fattura
immediata, ma si emette fattura differita.
Ricordiamo che sono fatture differite quelle
che non sono emesse entro il giorno in cui l’operazione è eseguita, bensì
entro il giorno 15 del mese di consegna o spedizione. La fattura
differita può essere emessa, in alternativa alla fattura immediata solamente
nel caso di cessione di beni mobili la cui consegna o spedizione è
accompagnata da documento di trasporto o da bolla di accompagnamento (nei
casi in cui essa è ancora prevista) o da ricevuta o scontrino fiscale
integrati.
Attenzione: nel calcolo dell’IVA a
debito non occorre tenere conto dell’IVA risultante dalle fatture differite
emesse nel periodo, ma dei beni consegnati nel periodo per i quali si
emette fattura differita. Ciò in quanto le fatture differite emesse nel
periodo possono comprendere fatture emesse nel periodo con riferimento a
consegne fatte nel periodo precedente, mentre possono non comprendere
fatture che saranno emesse nel periodo successivo relative a consegne
effettuate nel periodo di liquidazione dell’IVA in considerazione.
Inoltre, nel calcolo dell'IVA a debito, si
dovrà tenere conto dell’IVA incassata nel periodo cui si riferisce la
liquidazione e relativa a fatture ad esigibilità differita.
Le fatture ad esigibilità differita vengono
emesse nei confronti degli enti pubblici. L’Iva a debito che risulta da
tali fatture si considera esigibile, ed entra a far parte del calcolo
dell’IVA a debito da versare, nel momento del pagamento.
Ricapitolando:
| IVA a debito del periodo
= |
| IVA risultante dalle
fatture immediate emesse nel periodo |
| + IVA relativa a beni
consegnati nel periodo (per i quali è emessa fattura differita) |
| + IVA incassata nel
periodo (nel caso di emissione di fatture ad esigibilità differita) |
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