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Approfondimenti

 
 
IVA a debito - Come calcolarla

 


 
 
 
Approfondimento del 30.07.2007

 

Come è noto le imprese possono procedere alla liquidazione dell’IVA mensilmente o, se ne ricorrono i presupposti, trimestralmente.

Ma come va calcolata l’IVA a debito del periodo?

 

Innanzitutto occorre tenere conto dell’IVA a debito risultante dalle fatture immediate emesse nel periodo cui si riferisce la liquidazione.

Ricordiamo che sono fatture immediate quelle emesse entro lo stesso giorno in cui l’operazione è effettuata. In caso di prestazione di servizi o versamenti di anticipi da parte del cliente va sempre emessa fattura immediata.

 

Attenzione: le fatture immediate possono essere registrate entro 15 giorni dalla data di emissione.

Tuttavia occorre tenere presente che ai fini del calcolo dell’IVA a debito si deve tenere conto di tutte le fatture emesse nel periodo di riferimento anche se non sono state ancora registrate.

 

 

 

All’IVA a debito così determinata va aggiunta l’IVA a debito relativa ai beni consegnati nel periodo di riferimento della liquidazione per i quali non si è emessa la fattura immediata, ma si emette fattura differita.

Ricordiamo che sono fatture differite quelle che non sono emesse entro il giorno in cui l’operazione è eseguita, bensì entro il giorno 15 del mese di consegna o spedizione. La fattura differita può essere emessa, in alternativa alla fattura immediata solamente nel caso di cessione di beni mobili la cui consegna o spedizione è accompagnata da documento di trasporto o da bolla di accompagnamento (nei casi in cui essa è ancora prevista) o da ricevuta o scontrino fiscale integrati.

 

Attenzione: nel calcolo dell’IVA a debito non occorre tenere conto dell’IVA risultante dalle fatture differite emesse nel periodo, ma dei beni consegnati nel periodo per i quali si emette fattura differita. Ciò in quanto le fatture differite emesse nel periodo possono comprendere fatture emesse nel periodo con riferimento a consegne fatte nel periodo precedente, mentre possono non comprendere fatture che saranno emesse nel periodo successivo relative a consegne effettuate nel periodo di liquidazione dell’IVA in considerazione.

 

 

Inoltre, nel calcolo dell'IVA a debito, si dovrà tenere conto dell’IVA incassata nel periodo cui si riferisce la liquidazione e relativa a fatture ad esigibilità differita.

Le fatture ad esigibilità differita vengono emesse nei confronti degli enti pubblici. L’Iva a debito che risulta da tali fatture si considera esigibile, ed entra a far parte del calcolo dell’IVA a debito da versare, nel momento del pagamento.

 

 

Ricapitolando:

 

IVA a debito del periodo =
IVA risultante dalle fatture immediate emesse nel periodo
+ IVA relativa a beni consegnati nel periodo (per i quali è emessa fattura differita)
+ IVA incassata nel periodo (nel caso di emissione di fatture ad esigibilità differita)

 

 

 

 

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