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Periodicità liquidazione IVA - quando la liquidazione IVA va effettuata mensilmente e quando può essere effettuata trimestralmente

 


 
 
 
Approfondimento del 04.04.2009

 

Tutti i contribuenti sono tenuti ad effettuare la liquidazione dell’IVA mensilmente.

Tuttavia, quei contribuenti che non hanno superato i seguenti volumi d’affari:

  • 309.874,14 € nel caso di imprese con attività di prestazione di servizi e nel caso di artisti e professionisti;

  • 516.546,90 € nel caso di imprese che svolgono cessione di beni;

possono optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA.

Quindi la liquidazione trimestrale dell’IVA rappresenta una facoltà concessa a chi presenta i requisiti prescritti e non un obbligo.

 

Il volume d’affari usato per calcolare i limiti appena visti è quello risultante dalla dichiarazione annuale IVA dell’anno precedente.

 

L’opzione per la liquidazione dell’IVA trimestrale si desume dal comportamento concludente del contribuente e deve essere comunicata nella prima dichiarazione (IVA o unificata a seconda dei casi) presentata dopo l’esercizio dell’opzione.

 

Esempio:

Si vuole optare per la liquidazione trimestrale a partire dall’anno 2009, l’opzione va comunicata nella dichiarazione relativa a tale anno presentata nel 2010.

 

Chi liquida l’IVA trimestralmente deve versare, oltre all’IVA a debito, anche l’interesse che attualmente è dell’1%.

 

Esempio:

IVA a debito del trimestre 1.000.

Interesse 10 (ovvero 1.000 x 105).

 

L’interesse non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

 

I contribuenti trimestrali versano:

  • l’IVA relativa al I trimestre entro il 16/05;

  • l’IVA relativa al II trimestre entro il 16/08;

  • l’IVA relativa al III trimestre entro il 16/11;

  • l’IVA relativa al IV trimestre entro il 16/03 con il versamento annuale. L’IVA relativa al IV trimestre può essere versata anche entro il 20/06 insieme al versamento delle imposte sui redditi con una maggiorazione dello 0,40 per mese o frazione di mese oppure entro il 20/07 con un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

 

 
   

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