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Tutti
i contribuenti sono tenuti ad effettuare la liquidazione dell’IVA
mensilmente.
Tuttavia,
quei contribuenti che non hanno superato i seguenti volumi d’affari:
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309.874,14
€ nel caso di imprese con attività di prestazione di servizi e nel
caso di artisti e professionisti;
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516.546,90
€ nel caso di imprese che svolgono cessione di beni;
possono
optare per la liquidazione trimestrale dell’IVA.
Quindi
la liquidazione trimestrale dell’IVA rappresenta una facoltà concessa a
chi presenta i requisiti prescritti e non un obbligo.
Il
volume d’affari usato per calcolare i limiti appena visti è quello
risultante dalla dichiarazione annuale IVA dell’anno precedente.
L’opzione
per la liquidazione dell’IVA trimestrale si desume dal comportamento
concludente del contribuente e deve essere comunicata nella prima
dichiarazione (IVA o unificata a seconda dei casi) presentata dopo
l’esercizio dell’opzione.
Esempio:
Si
vuole optare per la liquidazione trimestrale a partire dall’anno 2009,
l’opzione va comunicata nella dichiarazione relativa a tale anno
presentata nel 2010.
Chi
liquida l’IVA trimestralmente deve versare, oltre all’IVA a debito,
anche l’interesse che attualmente è dell’1%.
Esempio:
IVA
a debito del trimestre 1.000.
Interesse
10 (ovvero 1.000 x 105).
L’interesse
non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
I
contribuenti trimestrali versano:
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l’IVA
relativa al I trimestre entro il 16/05;
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l’IVA
relativa al II trimestre entro il 16/08;
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l’IVA
relativa al III trimestre entro il 16/11;
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l’IVA
relativa al IV trimestre entro il 16/03 con il versamento annuale.
L’IVA relativa al IV trimestre può essere versata anche entro il
20/06 insieme al versamento delle imposte sui redditi con una
maggiorazione dello 0,40 per mese o frazione di mese oppure entro il
20/07 con un’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
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