Il
documento di trasporto ha sostituto la bolla di accompagnamento.
Quest’ultimo
documento continua ad essere utilizzato solamente per pochi settori
merceologici (es: fiammiferi, tabacchi).
Il
documento di trasporto deve essere emesso prima dell’inizio del
trasporto o della consegna.
Esso
deve accompagnare la merce in viaggio, ma può essere inviato all’acquirente
anche tramite posta elettronica, fax, telex propri o di terzi.
Il
documento di trasporto deve contenere i seguenti dati:
o
progressivo;
data ;
generalità
del cedente, del cessionario e dell’eventuale
incaricato al trasporto;
beni
trasportati con indicazione della
loro quantità, qualità e natura.
Pur
non essendo obbligatorio per legge è opportuno che il documento di
trasporto rechi anche l’indicazione del motivo del trasporto
(vendita o movimentazione a titolo non traslativo, quale ad esempio
riparazione, esposizione, ecc.).
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