|
La
fattura deve contenere i dati identificativi dell’emittente, quelli
del cliente, e quelli relativi all’operazione compiuta
(cessione di beni o prestazione di servizi).
I
dati relativi all’emittente che debbono essere indicati sulla
fattura sono:
;
residenza
o domicilio ;
numero
di partita IVA .
Queste
indicazioni sono obbligatorie in base a quanto previsto dal DPR 633/72.
La
fattura deve contenere, tuttavia, anche altri dati dell’emittente richiesti
da altre norme.
La
fattura deve contenere anche l’indicazione del codice fiscale dell’emittente:
lo prevede il D.P.R. 605 del 1973 che contiene disposizioni in materia di
anagrafe tributaria.
In
alcuni casi il codice fiscale e la partita IVA coincidono.
Le
società di capitali (società per azioni, società a responsabilità
limitata, società in accomandita per azioni) devono indicare anche il capitale
sociale effettivamente versato quale risulta dall’ultimo bilancio.
Infatti,
potrebbe accadere che il capitale sottoscritto dai soci al momento della
costituzione della società o successivamente, non sia stato ancora versato
per intero dai soci.
Le
Srl con un unico socio devono indicarlo in fattura.
Anche
queste sono informazioni richieste dal Codice civile.
Nell'ambito
del territorio dello Stato possono operare anche soggetti non sono
residenti.
Questi
possono avere in Italia, una stabile organizzazione o meno.
I
soggetti non residenti con una stabile organizzazione in Italia sono
equiparati a tutti gli effetti ai soggetti residenti e sono soggetti a tutti
gli obblighi previsti dalla normativa IVA.
Se
la fattura è emessa da un soggetto non residente con stabile organizzazione
in Italia, essa deve contenere anche:
Passiamo
ora all’esame dei dati relativi al cliente che devono essere
presenti in fattura.
La
fattura deve contenere le seguenti indicazioni:
;
residenza
o domicilio .
Queste
indicazioni sono obbligatorie in base a quanto previsto dal DPR 633/72.
Come
si può notare non è richiesta l’indicazione del numero
di partita IVA, se il cliente è un imprenditore o un professionista.
Ovviamente,
questo non significa, che tale dato non possa essere indicato in fattura.
Non
è richiesta neppure l’indicazione del codice fiscale del
cliente: né dal DPR 633/72, né dalle norme relative all’anagrafe
tributaria.
Se
il cliente è una stabile organizzazione, occorre indicare:
Per
ciò che concerne i dati relativi all’operazione effettuata, in
fattura occorre indicare:
-
la
natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi
che formano oggetto dell'operazione;
-
i
corrispettivi e gli altri dati necessari per la determinazione
della base imponibile.
Inoltre
la fattura deve contenere l’indicazione della:
di emissione e del numero della fattura;
corrispettivi
ed altri dati necessari per la determinazione della
base
imponibile
valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono
aliquota ;
ammontare
dell'imposta;
ammontare
dell'imponibile.
Se
l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono
beni
o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, devono essere
indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile:
-
natura,
qualità e quantità dei beni e dei servizi
formanti oggetto dell'operazione;
-
corrispettivi
ed altri dati necessari per la determinazione della base
imponibile;
-
aliquota,
ammontare dell'imposta e dell'imponibile.
Va
precisato che, per legge, si considera fattura il documento che
contiene tutti i requisiti contenuti per tale tipo di documento. Mentre non
ha importanza il nome attribuito al documento che può presentarsi anche
sotto il nome di nota, conto, parcella e simili. Quindi
se il documento non reca la denominazione fattura, ma contiene tutti i dati
previsti per essa, per legge il documento è comunque una fattura. |