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I mobili e le macchine d’ufficio
sono beni che vengono indicati in bilancio tra le immobilizzazioni
materiali (B.II) alla voce 4) denominata “altri beni”.
Secondo i principi contabili nazionali tra i
mobili devono essere indicati: mobili, arredi e dotazioni di ufficio
dotazioni di laboratorio, d’officina o di magazzino.
Le macchine d’ufficio comprendono le
macchine ordinarie d’ufficio, le macchine elettromeccaniche ed elettroniche,
comprese le apparecchiature dei Centri Elaborazione Dati e i sistemi
telefonici elettronici. I programmi necessari al funzionamento dell’hardware
possono essere equiparati all’hardware. Lo stesso si può ritenere valga per
quei programmi applicativi forniti contestualmente ad esso. |