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Può accadere che l’imprenditore (o il
professionista) abbia emesso una fattura per un importo inferiore
rispetto a quanto realmente dovuto dal cliente.
L’errore può riguardare:
l’imponibile;
l’IVA;
entrambe.
In questi casi è necessario emettere una
fattura integrativa detta anche nota di addebito.
La fattura integrativa deve:
contenere l’indicazione della data di
emissione, del numero, di tutti i dati previsti dall’art.21 DPR633/72 per le
fatture emesse;
richiamare la fattura originaria;
essere rilevata nel registro delle fatture
emesse.
In particolare, per quanto riguarda la
numerazione della fattura integrativa, essa può seguire la stessa
progressività delle fatture emesse.
L’emissione della nota di addebito è
obbligatoria per legge. Infatti, l’art.26 del DPR 633/72 stabilisce che
le disposizioni relative alla fatturazione e alla registrazione della
fattura, devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare,
tutte le volte che successivamente
all'emissione della fattura o alla
registrazione l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della
relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compreso il caso
in cui è necessario rettificare inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
L'emissione della fattura integrativa può
essere effettuata senza alcun limite temporale: non esiste, cioè, un
termine di scadenza. |