Vai alla home page Scrivici una e-mail Collabora col sito  
       
Google
 

  Sconto di 30 euro per gli utenti del nostro sito

Iscriviti alla newsletter

 

 

A causa di problemi tecnici alcune pagine del sito potrebbero, al momento non essere visualizzate correttamente. Ci scusiamo per l'inconveniente che stiamo cercando di risolvere in tempi rapidi. Grazie.


Visualizza i nostri approfondimenti  
Accedi ai nostri corsi gratuiti  
Guarda cosa puoi acquistare nell'area shopping  

 
Siti partner:  

 
Utilità  
   
 

 

Video corso: "La Partita Doppia"

 
 
 
 
 
 

 
 

 
   


 

Gli altri approfondimenti:


Libro consigliato:


 

 

 

Approfondimenti

 
 
Fattura integrativa - Quando è stata emessa una fattura di importo inferiore al dovuto

 


 
 
 

Approfondimento del 07.06.2008

 

Può accadere che l’imprenditore (o il professionista) abbia emesso una fattura per un importo inferiore rispetto a quanto realmente dovuto dal cliente.

 

L’errore può riguardare:

l’imponibile;

l’IVA;

entrambe.

 

In questi casi è necessario emettere una fattura integrativa detta anche nota di addebito.

 

La fattura integrativa deve:

contenere l’indicazione della data di emissione, del numero, di tutti i dati previsti dall’art.21 DPR633/72 per le fatture emesse;

richiamare la fattura originaria;

essere rilevata nel registro delle fatture emesse.

 

In particolare, per quanto riguarda la numerazione della fattura integrativa, essa può seguire la stessa progressività delle fatture emesse.

 

L’emissione della nota di addebito è obbligatoria per legge. Infatti, l’art.26 del DPR 633/72 stabilisce che le disposizioni relative alla fatturazione e alla registrazione della fattura, devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente

all'emissione della fattura o alla registrazione l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compreso il caso in cui è necessario rettificare inesattezze della fatturazione o della registrazione.

 

L'emissione della fattura integrativa può essere effettuata senza alcun limite temporale: non esiste, cioè, un termine di scadenza. 

 
   
   
 

Visualizza gli altri approfondimenti   

 
   
 

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001

Il materiale presente sul sito non può essere riprodotto senza esplicito consenso dell'autore

Disclaimer-Privacy

Dott.ssa Rosanna Marchegiani - Via De Jacobis della Torre 17/1 - Pescara- Partita IVA: 01685640680 - Tel.: 0854171076 -

 e-mail: info@MarchegianiOnLine.net