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La
sigla I.V.A. è l’abbreviazione
di Imposta sul Valore Aggiunto.
Da
un punto di vista fiscale si parla di valore aggiunto per intendere la
differenza tra il valore dei beni e dei servizi che un’impresa vende e tra
il valore dei beni e dei servizi che essa acquista.
L’I.V.A.
è un’imposta applicata in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
In
Italia essa è entrata in vigore il 1° gennaio 1973 ed è disciplinata dal
D.P.R.633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni. Tale decreto è
scaricabile dal nostro sito alla pagina norme.
L’art.
1 del D.P.R.633/72 stabilisce che “l'imposta
sul valore aggiunto si applica sulle cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio
di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni
da chiunque effettuate”.
Questo
articolo stabilisce quelli che sono i presupposti
dell’applicazione dell’IVA ovvero le condizioni che si devono
verificare affinché si applichi l’imposta.
I
presupposti che si devono verificare affinché si applichi l’IVA sono tre:
Affinché
l’IVA debba essere applicata è necessario che si verifichino,
contemporaneamente, tutti e tre questi presupposti. |