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Il principio contabile n.24 distingue il
software in:
-
software di base;
-
software applicativo.
Per software di base
si intende l’insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento
dell’hardware, mentre per software applicativo si intende l’insieme
delle istruzioni che consentono l’utilizzo del software di base al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell’utente.
Facciamo un esempio.
L’impresa dispone di un PC sul quale è istallato il sistema operativo
Windows XP. Esso rappresenta il software di base usato dall’impresa. Sul PC
sono poi installati i programmi di Office e un programma di contabilità.
Questi programmi costituiscono il software applicativo di cui è dotata
l’impresa.
Contabilmente il
software di base è equiparato ad un’immobilizzazione materiale e
deve essere capitalizzato insieme all’hardware alla voce "altri
beni"(B.II.4). Questo sia nel caso in cui il software di base sia stato
acquistato che nel caso in cui sia stato prodotto all’interno dell’impresa.
Il software applicativo rappresenta un’immobilizzazione
immateriale. Nella maggior parte dei casi esso deve essere iscritto in
bilancio alla voce “diritti di brevetto industriale e di utilizzazione
delle opere dell’ingegno” (B.I.3). La regola vale sia nel caso di:
-
acquisto della proprietà del
software;
-
acquisto della licenza d’uso a tempo
indeterminato;
-
produzione del software all'interno
dell'impresa qualora si tratti di software tutelato per legge.
Nel caso, invece, in cui è stata acquisita
la licenza d’uso del software applicativo a tempo determinato
occorre distinguere due ipotesi:
Nella prima ipotesi (licenza d'uso a tempo
determinato con pagamento di un corrispettivo una tantum) il costo
deve essere iscritto in bilancio alla voce “Concessioni, licenze, marchi
e diritti simili” (B.I.4).
Nella seconda ipotesi (licenza d'uso a
tempo determinato con versamento di una somma periodica) il costo
sostenuto periodicamente non deve essere capitalizzato, bensì deve confluire
a Conto economico come componente negativo di reddito.
Infine, se il software applicativo è
prodotto all’interno dell’impresa e non è tutelato per legge i
costi sostenuti per la sua produzione possono essere capitalizzati come “Altre
immobilizzazioni immateriali (B.I.7) o iscritti a Conto economico come
costi d’esercizio del periodo in cui essi sono stati sostenuti.
Nel caso in cui i costi relativi al software
sono capitalizzati essi vanno ammortizzati secondo le regole proprie
delle immobilizzazioni, ovvero si deve procedere ad un loro sistematico
ammortamento tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione.
Tuttavia il principio contabile n.24 prevede
regole particolari per il software applicativo.
In particolare nei casi di:
-
acquisto della proprietà;
-
acquisto della licenza d’uso a tempo
indeterminato;
-
produzione interna di software
l’ammortamento deve essere effettuato in
quote costanti nell’arco di tre esercizi qualora il periodo di
utilità futura prevista non è determinabile.
Nel caso di acquisto della licenza d’uso
del software applicativo a tempo indeterminato con pagamento di un
corrispettivo una tantum l’ammortamento deve essere correlato al periodo
di durata della licenza.
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