|
Le norme fiscali non contengono delle
esplicite disposizioni in merito ai pezzi di ricambio. Tuttavia, esse
accolgono sostanzialmente la distinzione tra spese di manutenzione ordinarie
e straordinarie proprie dei principi contabili (si veda anche
Spese di manutenzione), ammettendo la possibilità
di ammortizzare le spese di manutenzione e riparazione capitalizzate in
bilancio e prevedendo la deducibilità nell’esercizio di sostenimento delle
spese di manutenzione ordinaria, seppure entro determinati limiti.
Di conseguenza si può ritenere corretto
seguire il seguente comportamento:
-
pezzi di ricambio di rilevante costo
unitario e di uso non ricorrente: se sono stati
capitalizzati in bilancio, come consentono i principi contabili
nazionali, devono essere ammortizzati a partire dallo stesso
esercizio dal quale decorre l’ammortamento del bene principale o, come
accade più di frequente, a partire dall’esercizio in cui il pezzo di
ricambio è stato acquisito;
-
pezzi di rilevante costo unitario
e di uso molto ricorrente: contabilmente sono equiparate alle
rimanenze e occorre portare a Conto economico il consumo di pezzi di
ricambio avvenuto nell’esercizio. Il costo sostenuto per l’acquisto di
tali pezzi può essere equiparato ad una spesa per manutenzione ordinaria
che, fiscalmente, deve essere sommato alle spese di manutenzione ordinaria
per la verifica del limite del 5%.
|
|