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L’art.2118
del Codice civile prevede che “ciascuno dei contraenti può recedere
dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel
termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità. In mancanza di
preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte ad un’indennità
equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il
periodo di preavviso”.
Quindi,
qualora il datore di lavoro licenzia il dipendente senza il rispetto dei
termini di preavviso fissati, di norma, dal contratto collettivo nazionale
di lavoro, in base al livello e al numero di anni di servizio, al dipendente
spetta un’indennità per il periodo di preavviso non dato.
La
stessa cosa si verifica se è il dipendente che si dimette senza il rispetto
dei termini di preavviso. Egli dovrà corrispondere al datore di lavoro una
indennità per il mancato preavviso.
L’indennità
deve essere calcolata in base a quanto stabilito dall’art.2121 del Codice
civile, il quale prevede che essa deve essere quantificata “computando
le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai
prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con
esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Fa
parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio
dovuto al prestatore di lavoro”.
Nel
calcolo dell’indennità di mancato preavviso occorre, dunque,
tenere conto di tutti i diritti che sarebbero maturati durante il preavviso
se questo fosse stato lavorato. Pertanto, occorre tenere conto, non solo
della retribuzione ma di tutti gli elementi retributivi che vengono
corrisposti con carattere di abitualità, anche se in natura, come ad
esempio mensa, vitto, alloggio, ecc..
Sempre
in base a quanto prevede l’art.2121 del Codice civile, “se il
prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con
premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è
determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o
del minor tempo di servizio prestato”.
Esempi
1:
dipendente
retribuito con provvigioni;
anni
di servizio: 5;
si
deve tenere conto della media degli emolumenti degli ultimi tre anni di
servizio.
Esempi
2:
dipendente
retribuito con provvigioni;
anni
di servizio: 2;
si
deve tenere conto della media degli emolumenti degli ultimi 2 anni di
servizio.
L’indennità
di mancato preavviso non spetta qualora il dipendente sia stato
licenziato per giusta causa, dato che in questa ipotesi il lavoratore
non ha diritto al preavviso.
L’indennità
di mancato preavviso spetta anche nel caso di fallimento dell’azienda,
dato che questa non rappresenta una giusta causa di risoluzione del
contratto.
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