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L’art.2557 del Codice civile stabilisce il
principio del divieto di concorrenza. Il primo comma di tale articolo
recita: ”Chi aliena l’azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni
dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto,
l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela
dell’azienda ceduta”.
La norma in esame è stabilita al titolo VIII
del Codice civile in cui ci si occupa dell’azienda.
Una disposizione similare è stabilita
nell’ambito delle società in nome collettivo. L’art.2301 stabilisce
che “il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per
conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società, né
partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società
concorrente”. Questa norma, tuttavia, si differenzia dalla precedente
perché si applica nel momento in cui il socio è parte della società.
Cosa accade se il socio recede dalla società?
Può intraprendere un’attività che per oggetto e ubicazione è uguale o simile
a quella della società di cui faceva parte prima che sia decorso il termine
di 5 anni?
Una sentenza della Corte di
cassazione, la n.6169 del 17 aprile 2003, stabilisce che la norma
contenuta nell’art.2557 del Codice civile non si applica nel caso di
recesso del socio in quanto manca il presupposto per l’applicazione
della stessa, ovvero l’alienazione della titolarità dell’azienda. |