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Il compenso percepito, dal
lavoratore dipendente, per lo svolgimento delle sue mansioni, prende il nome
di retribuzione.
L'art.36 della Costituzione stabilisce che la retribuzione deve essere
proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La
retribuzione può essere in denaro oppure parte in denaro e
parte in natura. Si pensi ad esempio al caso in cui al lavoratore viene
fornito anche vitto e alloggio da parte del datore di lavoro.
In base alle modalità di calcolo della retribuzione questa può
essere:
oppure
Possono essere inoltre previste altre forme,
quali: provvigioni (tipiche per i venditori), partecipazioni ad utili, ecc.
La retribuzione a tempo può essere corrisposta in misura fissa
mensile oppure può essere calcolata su base oraria
anche se poi di fatto il pagamento della stessa avviene mensilmente.
Il cottimo può essere:
A volte il cottimo, anziché individuale è
collettivo, si riferisce cioè, al lavoro compiuto da un gruppo di
dipendenti. Il compenso spettante al gruppo viene poi ripartito tra i
componenti dello stesso.
La retribuzione a cottimo ha lo scopo di stimolare i lavoratori verso un
maggior rendimento a cui fa seguito una maggiore retribuzione. Non si adatta
ovviamente a forme di lavoro che richiedono prestazioni accurate, nè al
lavoro impiegatizio. Può, in oltre, generare forme di sfruttamento dei
lavoratori. |