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La retribuzione - le differenti forme della retribuzione - a cura di Carmine Giampietro

 


 
 
 

Approfondimento del 30.07.2008

 

Il compenso percepito, dal lavoratore dipendente, per lo svolgimento delle sue mansioni, prende il nome di retribuzione.

L'art.36 della Costituzione stabilisce che la retribuzione deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La retribuzione può essere in denaro oppure parte in denaro e parte in natura. Si pensi ad esempio al caso in cui al lavoratore viene fornito anche vitto e alloggio da parte del datore di lavoro.

In base alle modalità di calcolo della retribuzione questa può essere:

  • a tempo: viene calcolata cioè in base al tempo lavorato, indipendentemente dal risultato ottenuto con il lavoro stesso

oppure

 

  • a cottimo: viene cioè calcolata in base al risultato ottenuto.

Possono essere inoltre previste altre forme, quali: provvigioni (tipiche per i venditori), partecipazioni ad utili, ecc.

La retribuzione a tempo può essere corrisposta in misura fissa mensile oppure può essere calcolata su base oraria anche se poi di fatto il pagamento della stessa avviene mensilmente.

Il cottimo può essere:

  • a tempo: quando si tiene conto della produttività in determinate unità di tempo;

  • a misura: quando si tiene conto del numero di pezzi prodotti.

A volte il cottimo, anziché individuale è collettivo, si riferisce cioè, al lavoro compiuto da un gruppo di dipendenti. Il compenso spettante al gruppo viene poi ripartito tra i componenti dello stesso.


La retribuzione a cottimo ha lo scopo di stimolare i lavoratori verso un maggior rendimento a cui fa seguito una maggiore retribuzione. Non si adatta ovviamente a forme di lavoro che richiedono prestazioni accurate, nè al lavoro impiegatizio. Può, in oltre, generare forme di sfruttamento dei lavoratori.

 
   

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Retribuzione di fatto

Nozione di retribuzione


 

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