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Riportiamo
in due tabelle quelle che sono le ipotesi nelle quali è dovuta o meno l’indennità
sostitutiva del preavviso. Ricordando che essa si applica nel caso di rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
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L’indennità
sostituiva di preavviso è dovuta nelle seguenti
ipotesi:
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Dimissioni
del lavoratore per giusta causa
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Dimissioni
della lavoratrice nel periodo di divieto di licenziamento per
gravidanza e puerperio
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Dimissioni
della lavoratrice che, illecitamente licenziata a causa di matrimonio,
è invitata a riassumere servizio e dichiari di voler recedere dal
contratto
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Risoluzione
del rapporto per morte del lavoratore
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Risoluzione
del rapporto per fallimento dell’azienda o liquidazione coatta
amministrativa
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L’indennità
sostituiva di preavviso non è dovuta
nelle seguenti ipotesi:
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Durante
il periodo di prova
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Recesso
per giusta causa – tuttavia anche se il recedente non è tenuto a
dare il preavviso, se a
recedere per giusta causa è il lavoratore gli spetta comunque l’indennità
sostitutiva di preavviso
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Risoluzione
consensuale, quando l’accordo non prevede né il preavviso, né l’indennità
sostitutiva di preavviso
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Promozione
ad una qualifica superiore quando il contratto prevede la cessazione
del vecchio rapporto e la costituzione di un nuovo rapporto senza
soluzione di continuità.
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