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La Gestione separata INPS è stata
istituita con la L.335 del 1995.
Essa ha previsto una forma di previdenza per
quei soggetti per i quali non era prevista alcuna forma di previdenza.
Soggetti obbligati all’iscrizione
Hanno l’obbligo di iscrizione alla gestione
separata INPS:
-
i soggetti che esercitano per professione
abituale attività di lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) e che non
sono iscritti ad un'autonoma Cassa di previdenza;
-
gli incaricati alla vendita a domicilio
con reddito professionale annuo superiore a 5.000 euro;
-
gli spedizionieri doganali;
-
i titolari di borse di studio per la
frequenza a corsi di dottorato di ricerca;
-
i percettori di assegni per attività di
tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero;
-
i soggetti che, nell'ambito dell'associazione
in partecipazione, conferiscono esclusivamente prestazioni lavorative
i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo ad
esclusione del caso in cui l’associato sia già iscritto ad un albo
professionale;
-
i lavoratori che svolgono collaborazioni
coordinate a progetto;
-
i lavoratori che svolgono collaborazioni
coordinate e continuative occasionali senza progetto (c.d. mini
collaborazioni caratterizzate dalla percezione di un reddito non
superiore ad Euro 5.000 e da una durata inferiore a trenta giorni
nell'anno);
-
i pensionati di vecchiaia che
svolgono collaborazioni coordinate e continuative;
-
i professionisti iscritti in Albi di
categoria esistenti alla data del 24 ottobre 2003 che intrattengano
rapporti di collaborazione coordinate e continuativa sempre che i
relativi redditi non siano già assoggettati alla specifica previdenza di
categoria;
-
i soggetti che intrattengano rapporti di
collaborazioni coordinate e continuative a favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali;
-
i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società ed i partecipanti a
collegi e commissioni;
-
i lavoratori autonomi occasionali
(art. 2222 c.c.) che non hanno l’obbligo di iscrizione ad autonoma Cassa
di previdenza che producano un reddito annuo superiore a 5.000
euro.
Modalità di iscrizione alla
Gestione separata
La
domanda di iscrizione
alla gestione separata può essere effettuata:
-
direttamente presso gli sportelli
dell’INPS;
-
telefonicamente al numero gratuito
803.164;
-
dal sito
www.inps.it utilizzando i servizi on line.
Contributi dovuti
I contributi dovuti variano:
Nel caso di collaborazioni coordinate e
continuative e di collaborazioni coordinate a progetto i
contributi alla Gestione separata INPS sono:
Il versamento del contributo è fatto dal
committente anche per la quota posta a carico del lavoratore.
Nel caso di lavoratori autonomi non
iscritti ad un’autonoma cassa di previdenza i contributi sono
interamente a loro carico. Tuttavia essi hanno la facoltà (e dunque
non l’obbligo) di addebitare al committente, in via definitiva, una
percentuale pari al 4% dei corrispettivi lordi.
Le aliquote contributive relative al
2007 erano le seguenti:
-
23,50% per i non iscritti
ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla Gestione
separata INPS;
-
16% per i collaboratori e i
professionisti iscritti ad altra forma di previdenza, i
titolari di pensione diretta, i titolari di pensione di
reversibilità.
Per il 2008 sono state stabilite le
seguenti aliquote:
-
24,72% per i non iscritti
ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla Gestione
separata INPS;
-
17% per i collaboratori e i
professionisti iscritti ad altra forma di previdenza, i
titolari di pensione diretta, i titolari di pensione di
reversibilità.
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