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Il
nostro Codice civile non contiene una disciplina del contratto di lavoro,
come accade per altri contratti.
Esso però regola il rapporto di lavoro.
In questo modo il nostro legislatore ha voluto dare maggiore importanza
al rapporto che sorge tra lavoratore e datore di lavoro piuttosto che al
momento in cui esso sorge attraverso la conclusione del contratto.
L’art.2094 del Codice civile stabilisce che “è
prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa, prestando il proprio il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore”.
Il datore di lavoro, tuttavia, non
necessariamente è un’impresa, può essere anche un libero professionista (si
pensi alla segretaria di uno studio medico) o anche un privato (come nel
caso di assunzione di una collaboratrice domestica).
Al contratto di lavoro si possono applicare le
regole del contratto in generale.
Il Codice civile, all’art.1321, definisce il
contratto come “l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale".
Il successivo articolo 1322, al 1° comma,
prevede che le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto nei limiti posti dalla legge.
Sempre applicabili al contratto di lavoro sono
anche le norme che prevedono che il contratto si considera concluso nel
momento in cui in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza
dell'accettazione dell'altra parte (art.1326, 1° comma) e quella che
prevede che le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto se non
risulti che non sono state volute dalle parti (art.1340).
Il contratto di lavoro non può avere una
causa contraria alle norme giuridiche o all'ordine pubblico, o al
buon costume.
Inoltre l’oggetto del contratto di
lavoro, cioè l’attività che il lavoratore deve svolgere, deve essere
possibile, lecito e determinabile.
Per quanto concerne la forma del
contratto di lavoro occorre precisare che il Codice civile non richiede la
forma scritta. Questa però è pretesa, in genere, dai contratto collettivi.
In genere, al momento dell’assunzione, viene
compilata una lettera di assunzione
con la quale il datore di lavoro porta a conoscenza del lavoratore le
caratteristiche salienti del rapporto: qualifica, categoria, trattamento
economico, ecc…
La lettere viene firmata per presa visione dal
dipendente: una copia di essa è trattenuta dall’impresa e l’altra consegnata
al lavoratore. |