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Nel
contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto l’istituto
del preavviso.
Secondo
quanto prevede l’art.2118 del Codice civile ciascuno dei contraenti può
recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso
nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.
Il
preavviso ha come finalità quella di dare al lavoratore licenziato il tempo
per trovare un altro impiego e all’imprenditore, in caso di dimissioni del
dipendente, di sostituirlo con un altro lavoratore.
Per
cui, in caso di dimissioni del datore di lavoro o in caso di licenziamento
del lavoratore, il rapporto di lavoro non si estingue immediatamente al
momento della comunicazione delle dimissioni o del licenziamento, ma
solamente una volta decorso il periodo di preavviso.
Il
periodo di preavviso è fissato dai vari contratti collettivi
e varia con il variare della qualifica e della anzianità del
lavoratore. La durata del periodo di preavviso può essere fissata anche da
pattuizioni individuali purché prevedano un periodo di preavviso superiore
rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile.
Il
decorso del termine di preavviso viene sospeso in caso di sopravvenuta malattia
del lavoratore fino alla scadenza del periodo di comporto (sentenza
cassazione n.17334/2004): ciò sia in caso di licenziamento che in caso di
dimissioni del lavoratore.
La
sospensione del periodo di preavviso per malattia si applica anche nel caso
di licenziamento del lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica dello
stesso (sentenza cassazione n.10272/2003).
Il
preavviso non può essere dato neppure al lavoratore assente per infortunio
e alla lavoratrice madre per tutto il periodo di conservazione del
posto di lavoro e nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento.
Anche in queste ipotesi il preavviso produce i suoi effetti, secondo la
giurisprudenza prevalente, al termine del periodo di assenza tutelata.
Il
preavviso non è dovuto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta
causa. |