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Il
regime dell’IVA per cassa è un regime opzionale: dunque
esso non deve essere necessariamente adottato dal contribuente che ne
presenta i requisiti.
Inoltre,
tale regime, riguarda la singola operazione: questo significa che
l’esclusione non riguarda l’intera attività del soggetto che emette
fattura ad esigibilità differita, ma singole operazioni soggette a tale
regime.
Per
questa ragione il contribuente che effettua un’operazione per la quale
intende avvalersi del regime dell’IVA per cassa, deve emettere la fattura
secondo le regole e i termini ordinari, ma deve apporre sulla fattura stessa
una apposita annotazione che serve a manifestare l’intenzione del
contribuente di avvalersi del regime dell’IVA per cassa.
La
fattura, dunque, per poter considerare l’IVA ad esigibilità differita,
deve riportare una dicitura del tipo:
“Operazione
con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7, D.L.
29.11.2008, n. 185, convertito dalla L. 28.1.2009, n. 2”
Tale
annotazione è indispensabile per avvalersi del regime in esame: in sua
assenza l’IVA relativa all’operazione deve considerarsi esigibile
secondo le regole ordinarie.
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