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Nel
caso di applicazione, per una certa operazione, del regime dell’IVA per
cassa, il contribuente considera l’IVA ad essa relativa esigibile al momento
del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o del
committente.
Tuttavia,
se l’incasso della fattura viene effettuato decorso un anno dal
momento dell’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa esigibile
dopo tale data.
Può
accadere che, tra il momento di effettuazione dell’operazione e il momento
dell’incasso vengano emesse delle note di variazione.
Nel
caso in cui venga emessa una nota di variazione in aumento
il termine di un anno si calcola sempre a decorrere dalla data di
effettuazione dell’operazione originaria anche per il nuovo ammontare
dell’imponibile e dell’imposta.
Esempio:
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Spedizione
della merce da parta della ditta X alla ditta Y
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15
febbraio 2009
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Termine
di un anno
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15
febbraio 2010
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Emissione
di nota di variazione in aumento
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30
marzo 2009
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Termine
di un anno per l’importo risultante dalla nota di variazione
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15
febbraio 2010
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Per
quanto riguarda l’emissione di una nota di variazione in diminuzione
occorre distinguere due ipotesi:
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emissione
di nota di variazione in diminuzione in seguito a nullità
del contratto, annullamento, revoca, risoluzione,
rescissione, abbuoni o sconti previsti contrattualmente, procedure
esecutive rimaste infruttuose – la decorrenza del
termine di un anno non rileva in quanto queste rettifiche possono essere
effettuate senza limiti di tempo;
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emissione
di una nota di variazione in diminuzione per sopravvenuto
accordo tra le parti, sconti e abbuoni non previsti
contrattualmente, errata fatturazione – per espressa
previsione di legge devono essere effettuate entro un anno
dall’effettuazione dell’operazione originaria.
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