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IVA per cassa e note di variazione - l'emissione di note di variazione nel caso di operazioni per le quali si applica l'IVA per cassa

 


 
 
 
Approfondimento del 02.03.2010

 

Nel caso di applicazione, per una certa operazione, del regime dell’IVA per cassa, il contribuente considera l’IVA ad essa relativa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o del committente.

Tuttavia, se l’incasso della fattura viene effettuato decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa esigibile dopo tale data.

 

Può accadere che, tra il momento di effettuazione dell’operazione e il momento dell’incasso vengano emesse delle note di variazione.

 

Nel caso in cui venga emessa una nota di variazione in aumento  il termine di un anno si calcola sempre a decorrere dalla data di effettuazione dell’operazione originaria anche per il nuovo ammontare dell’imponibile e dell’imposta.

 

Esempio:

 

Spedizione della merce da parta della ditta X alla ditta Y

15 febbraio 2009

Termine di un anno

15 febbraio 2010

Emissione di nota di variazione in aumento

30 marzo 2009

Termine di un anno per l’importo risultante dalla nota di variazione

15 febbraio 2010

 

 

Per quanto riguarda l’emissione di una nota di variazione in diminuzione occorre distinguere due ipotesi:

 

  • emissione di nota di variazione in diminuzione in seguito a nullità del contratto, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione, abbuoni o sconti previsti contrattualmente, procedure esecutive rimaste infruttuose – la decorrenza del termine di un anno non rileva in quanto queste rettifiche possono essere effettuate senza limiti di tempo;

  •  

  • emissione di una nota di variazione in diminuzione per sopravvenuto accordo tra le parti, sconti e abbuoni non previsti contrattualmente, errata fatturazione – per espressa previsione di legge devono essere effettuate entro un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria.

 

 
   

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