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Consideriamo
il caso di un’impresa che abbia effettuato un acquisto da un fornitore che
applica l’IVA per cassa.
L’impresa
acquirente si troverà a dover registrare una fattura sulla quale è
riportata una dicitura del tipo “Operazione con imposta ad esigibilità
differita ai sensi dell’art. 7, D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito dalla
L. 28.1.2009, n. 2”.
Esempio:
L’impresa
Alfa Srl ha acquistato merce dalla ditta Rossi Giovanni per 5.000 euro + IVA
20%.
Sulla
fattura è riportata la dicitura che si tratta di un’operazione effettuata
applicando il regime dell’IVA per cassa.
L’impresa
acquirente deve sapere che l’IVA relativa alle fatture con esigibilità
differita non va a formare l’IVA a credito nel mese di registrazione della
fattura, ma solamente al momento del pagamento della stessa.
Vediamo
come va registrata la fattura in esame.
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Diversi
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a
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Fornitori
Rossi G.
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6.000
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Merci
c/acquisti
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5.000
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IVA
a credito a detraibilità differita
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1.000
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Gli
importi che confluiscono nel conto “IVA a credito a detraibilità
differita” non intervengono nel calcolo della liquidazione dell’IVA del
periodo.
Nel
momento in cui la fattura viene pagata l’IVA diventa detraibile. Quindi,
contabilmente si dovrà rilevare il pagamento ed effettuare un giroconto tra
il conto “IVA a credito a detraibilità differita” e il conto “IVA a
credito” in modo da tenere conto di tale IVA nella liquidazione
dell’imposta del periodo in corso.
Le
scritture da effettuare, supponendo che la fattura sia pagata con bonifico,
saranno:
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Fornitore
Rossi G.
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a
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Banca
c/
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6.000
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1.000
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IVA
a credito
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a
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IVA
a credito a detraibilità differita
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1.000
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Anche
in assenza del pagamento, decorsi 12 mesi dalla data di effettuazione
dell’operazione, l’Iva diventa comunque detraibile.
In
questa ipotesi dovremo effettuare comunque il giroconto tra
il conto “IVA a credito a detraibilità differita” e il conto “IVA a
credito” senza registrare il
pagamento.
Quindi
si avrà:
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IVA
a credito
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a
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IVA
a credito a detraibilità differita
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1.000
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