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I
soggetti che applicano ad una operazione il regime dell’IVA per cassa,
considerano esigibile la relativa IVA al momento dell’incasso della
fattura o, in ogni caso, decorso un anno dal momento
dell’effettuazione dell’operazione.
Tuttavia
il limite di un anno non si applica nel caso di cessionari o committenti
che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure
concorsuali o esecutive.
Il
limite di un anno, dunque, non si applica nell’ipotesi in
cui, prima della sua scadenza, sia avviata una procedura concorsuale
o esecutiva.
Nel
caso di procedura concorsuale, essa si considera avviata nel momento
in cui l’organo competente emette il provvedimento di apertura della
procedura.
L’esecuzione
forzata si considera avviata nel momento in cui inizia l’atto di
pignoramento.
Esempio:
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La
ditta Rossi Aldo spedisce della merce al cliente Alfa Srl
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15
febbraio 2009
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Termine
di un anno
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15
febbraio 2010
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Sentenza
dichiarativa di fallimento cliente Alfa Srl
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10
gennaio 2010
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L’esigibilità
dell’imposta è sospesa
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Secondo
quanto prevede la circolare dell’Agenzia delle Entrate
20/E/2009, nel caso
in cui il cessionario o il committente venga assoggettato a procedura
concorsuale l’esigibilità dell’imposta viene sospesa a beneficio di
tutti i cedenti o prestatori di servizi che abbiano emesso fatture
con IVA ad esigibilità differita, fino al momento dell’effettivo
incasso del corrispettivo e limitatamente alla parte effettivamente
incassata.
Se
dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione di differimento,
interviene la revoca della procedura concorsuale, l’IVA diventa
esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla
data di revoca.
Esempio:
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La
ditta Rossi Aldo spedisce della merce al cliente Alfa Srl
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15
febbraio 2009
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Termine
di un anno
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15
febbraio 2010
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Sentenza
dichiarativa di fallimento cliente Alfa Srl
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10
gennaio 2010
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Revoca
sentenza dichiarativa di fallimento cliente Alfa Srl
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20
marzo 2010
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L’IVA
diventa esigibile nella liquidazione di aprile (supponendo che la
ditta Rossi Aldo effettui la liquidazione mensile dell’IVA).
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