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Il
D.L.29/11/2008 n.185 convertito nella L.28/01/2009 n.2 ha introdotto la
cosiddetta IVA per cassa. Il contribuente che applica tale regime,
per una determinata operazione, considera l’IVA ad essa relativa esigibile
al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o
del committente.
Tale
regola presenta comunque una eccezione: se l’incasso della fattura
viene effettuato decorso un anno dal momento dell’effettuazione
dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile dopo tale data.
Per
tanto si possono verificare due ipotesi:
-
incasso
della fattura entro un anno dal momento dell’effettuazione
dell’operazione. L’IVA diventa esigibile al momento
dell’incasso;
-
incasso
della fattura oltre un anno dal momento dell’effettuazione
dell’operazione. L’IVA diventa esigibile decorso un anno
dal momento dell’effettuazione dell’operazione.
Fondamentale,
dunque, per la corretta applicazione della norma, è il momento di
effettuazione dell’operazione.
Tale
momento, in base a quanto
previsto dall’art.6 del DPR 633/72, è diverso a seconda che
l’operazione effettuata sia una cessione di beni immobili, di beni mobili
o una prestazione di servizi.
Riportiamo
tali dati in una tabella:
Operazione
effettuata
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Momento
di effettuazione dell’operazione
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Cessione
di beni immobili
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Momento
della stipula del contratto
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Cessione
beni mobili
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Momento
della consegna o spedizione
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Cessioni
di beni immobili o di beni mobili i cui effetti traslativi o
costitutivi si producono posteriormente
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Momento
in cui si producono tali effetti e comunque, nel caso di beni mobili,
dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione
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Prestazione
di servizi
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Momento
del pagamento del corrispettivo
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Emissione
della fattura, in tutto o in parte, prima che l’operazione si
consideri effettuata
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Al
momento della emissione della fattura per la parte fatturata
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Pagamento
di un acconto, in tutto o in parte, prima che l’operazione si
consideri effettuata
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Al
momento del pagamento dell’acconto per la parte pagata
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Nel
caso di fattura differita, cioè di fattura emessa entro il 15 del mese
successivo a quello di consegna o spedizione con riguardo alle cessioni
effettuate nel corso del mese solare precedente, la cui consegna o
spedizione risulti da documento di trasporto, il termine di un anno decorre
dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella
fattura.
Esempio
1:
La
ditta Rossi Aldo spedisce dei beni mobili al cliente Verdi, in data 27
febbraio 2010, con emissione di fattura immediata.
Il
termine di un anno decorre dal 27 febbraio 2010. Quindi l’Iva diventa
esigibile se entro il 27 febbraio 2011 la fattura non è stata incassata.
Esempio 2:
La
ditta Rossi Aldo spedisce dei beni mobili al cliente Bianchi, in data 10
febbraio 2010, con emissione di documento di trasporto. La fattura differita
viene emessa entro il 15 marzo 2010.
Il
termine di un anno decorre dal 10 febbraio 2010. Quindi l’Iva diventa
esigibile se entro il 10 febbraio 2011 la fattura non è stata incassata.
Esempio
3:
La
ditta Rossi Aldo effettua varie spedizioni di merci
nel mese di gennaio 2010 al cliente Bianchi. Le spedizioni sono le
seguenti
in
data 8 gennaio;
in
data 10 gennaio;
in
data 28 gennaio.
Per
ogni spedizione viene emesso il relativo documento di trasporto.
La
fattura differita, relativa alle tre spedizioni, viene emessa entro il 15
febbraio 2010.
Il
termine di un anno decorre:
dall’8
gennaio per la prima spedizione;
dal
10 gennaio per la seconda spedizione;
dal
28 gennaio per la terza spedizione.
Il
limite di un anno non si applica nel caso di cessionari o committenti
assoggettati a procedure concorsuali o esecutive prima del
decorso di un anno.
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