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Regime IVA per cassa  - come si calcola il limite di un anno

 


 
 
 
Approfondimento del 02.03.2010

 

Il D.L.29/11/2008 n.185 convertito nella L.28/01/2009 n.2 ha introdotto la cosiddetta IVA per cassa. Il contribuente che applica tale regime, per una determinata operazione, considera l’IVA ad essa relativa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o del committente.

 

Tale regola presenta comunque una eccezione: se l’incasso della fattura viene effettuato decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione, l’IVA diventa comunque esigibile dopo tale data.

 

Per tanto si possono verificare due ipotesi:

  • incasso della fattura entro un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione. L’IVA diventa esigibile al momento dell’incasso;

  • incasso della fattura oltre un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione. L’IVA diventa esigibile decorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione.

 

Fondamentale, dunque, per la corretta applicazione della norma, è il momento di effettuazione dell’operazione.

Tale momento, in base a  quanto previsto dall’art.6 del DPR 633/72, è diverso a seconda che l’operazione effettuata sia una cessione di beni immobili, di beni mobili o una prestazione di servizi.

 

Riportiamo tali dati in una tabella:

 

Operazione effettuata

Momento di effettuazione dell’operazione

 

Cessione di beni immobili

Momento della stipula del contratto

 

Cessione beni mobili

Momento della consegna o spedizione

 

Cessioni di beni immobili o di beni mobili i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente

 

Momento in cui si producono tali effetti e comunque, nel caso di beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione

Prestazione di servizi

Momento del pagamento del corrispettivo

 

Emissione della fattura, in tutto o in parte, prima che l’operazione si consideri effettuata

 

Al momento della emissione della fattura per la parte fatturata

Pagamento di un acconto, in tutto o in parte, prima che l’operazione si consideri effettuata

Al momento del pagamento dell’acconto per la parte pagata

 

 

Nel caso di fattura differita, cioè di fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione con riguardo alle cessioni effettuate nel corso del mese solare precedente, la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto, il termine di un anno decorre dalla data di effettuazione delle singole operazioni riepilogate nella fattura.

 

Esempio 1:  

La ditta Rossi Aldo spedisce dei beni mobili al cliente Verdi, in data 27 febbraio 2010, con emissione di fattura immediata.

Il termine di un anno decorre dal 27 febbraio 2010. Quindi l’Iva diventa esigibile se entro il 27 febbraio 2011 la fattura non è stata incassata.

 

 

Esempio 2:

La ditta Rossi Aldo spedisce dei beni mobili al cliente Bianchi, in data 10 febbraio 2010, con emissione di documento di trasporto. La fattura differita viene emessa entro il 15 marzo 2010.

Il termine di un anno decorre dal 10 febbraio 2010. Quindi l’Iva diventa esigibile se entro il 10 febbraio 2011 la fattura non è stata incassata.

 

 

Esempio 3:

La ditta Rossi Aldo effettua varie spedizioni di merci  nel mese di gennaio 2010 al cliente Bianchi. Le spedizioni sono le seguenti

in data 8 gennaio;

in data 10 gennaio;

in data 28 gennaio.

Per ogni spedizione viene emesso il relativo documento di trasporto.

La fattura differita, relativa alle tre spedizioni, viene emessa entro il 15 febbraio 2010.

 

Il termine di un anno decorre:

dall’8 gennaio per la prima spedizione;

dal 10 gennaio per la seconda spedizione;

dal 28 gennaio per la terza spedizione.

 

Il limite di un anno non si applica nel caso di cessionari o committenti assoggettati a procedure concorsuali o esecutive prima del decorso di un anno.

 
 

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