|
Vediamo
le caratteristiche dell’IVA per cassa, introdotta dal D.L.29/11/2008 n.185
convertito nella L.28/01/2009 n.2.
Soggetti
ammessi.
Possono
avvalersi dell’IVA per cassa imprese e professionisti che
nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari
non superiore a 200.000 euro.
In
caso di inizio dell’attività, possono avvalersi dell’IVA per cassa,
imprese e professionisti che prevedono di realizzare un volume d’affari
non superiore a 200.000 euro.
Soggetti
esclusi.
Le
regole proprie dell’IVA per cassa non si applicano:
-
a
soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione
dell’imposta sul valore aggiunto;
-
a
quelle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti
che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione
contabile.
Esigibilità
dell’imposta.
L’imposta
è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo da parte del
cessionario o del committente. L’imposta diventa esigibile, in ogni caso, decorso
un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione salvo il caso
in cui il cessionario o il committente, prima del decorso di tale termine,
sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Fattura.
La
fattura deve indicare che si tratta di operazione con imposta ad
esigibilità differita art.7 D.L.29/11/2008 n.185 convertito nella
L.28/01/2009 n.2.
Cessazione
dell’applicazione dell’IVA per cassa.
Le
disposizioni relative all’IVA per cassa cessano di applicarsi per le
operazioni effettuate successivamente al superamento del volume di affari di
200.000 euro.
Adempimenti
del cedente o prestatore.
Le
operazioni con IVA ad esigibilità differita concorrono:
-
a
formare il volume d’affari del cedente o prestatore;
-
a
determinare la percentuale di detrazione, nel caso in cui si
applichi il pro-rata, con riferimento all’anno in cui l’operazione
si intende effettuata.
Esse
sono computate nella liquidazione periodica del mese o trimestre nel
quale il corrispettivo è incassato o scade un anno dal momento
dell’effettuazione dell’operazione.
Nel
caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo,
l’imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica
nella proporzione esistente tra la somma incassata e il corrispettivo
complessivo dell’operazione.
Adempimenti
del cessionario o committente.
Il
cessionario o committente ha diritto alla detrazione d’imposta a
partire dal momento in cui il corrispettivo è stato pagato.
Nel
caso in cui sia effettuato un pagamento parziale il diritto alla
detrazione sorge nella proporzione tra la somma pagata e il corrispettivo
complessivo dell’operazione.
Rapporti
con altre norme.
Le
disposizioni appena viste non si applicano nei casi previsti dall’art.6
del DPR 633/72, nei quali l’IVA è esigibile al momento del pagamento del
corrispettivo.
Si
tratta dei casi di:
-
cessioni
di prodotti farmaceutici;
-
cessioni
o prestazioni a soci, associati o partecipanti;
-
cessioni
a Stato, organi dello Stato, Enti territoriali e loro consorzi, Istituti
universitari, Asl, Enti ospedalieri, Enti di ricovero e cura, Enti
pubblici di assistenza, beneficenza e previdenza.
|