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Le
sopravvenienze attive concorrono alla formazione del reddito
dell’esercizio e sono, pertanto, fiscalmente tassabili. Esse sono
disciplinate, sotto il profilo fiscale, all’art.88 del TUIR.
Secondo
tale norma “si considerano sopravvenienze attive i ricavi o
altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite o oneri dedotti o di
passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri
proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a
formare il reddito in precedenti esercizi, nonché la sopravvenuta
insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.”
Quindi,
in base alla norma in esame, possiamo considerare sopravvenienze attive:
-
i
ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite
o oneri dedotti. Di conseguenza se il ricavo o il provento
viene conseguito a fronte di spese, perdite o oneri che non sono stati
dedotti in precedenti esercizi in quanto non deducibili, la relativa
sopravvenienza non viene tassata;
-
la
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti
o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi. In
pratica si tratta di quelle che più propriamente sono definite insussistenze
attive. Anche per queste vale la regola che, se il ricavo viene
conseguito a fronte di costi non deducibili,
esso non viene tassato.
Sempre
l’art.88 del TUIR precisa che sono considerate sopravvenienze attive
anche:
-
le
indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, di danni relativi a beni strumentali. Va precisato,
tuttavia, che il risarcimento che eccede l’importo iscritto in
precedenti bilanci, pur costituendo una sopravvenienza attiva, può
essere rateizzato esattamente come una plusvalenza;
Tali
contributi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono
stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati
incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Per essi non si applica,
dunque, il criterio di competenza, ma quello di cassa.
Non
sono considerate sopravvenienze attive:
Infine,
in caso di cessione del contratto di leasing, il valore normale del bene
costituisce una sopravvenienza attiva.
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