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L’Oic16 prevede che, nel caso di beni che
comprendono accessori, componenti o pertinenze aventi una vita utile di
durata inferiore rispetto al cespite principale, l’ammortamento
di tali componenti deve essere calcolato separatamente rispetto
all’ammortamento del cespite principale.
Ad esempio: un nastro trasportatore ha una
vita utile inferiore rispetto al relativo macchinario. La quota di
ammortamento relativa a tale nastro andrà calcolata in modo separato
rispetto all’ammortamento del macchinario. Questo modo di procedere presenta
vantaggi anche nel momento in cui si rende necessaria la sostituzione del
componente.
Un’eccezione alla regola si ha nel caso in cui
il calcolo separato dell’ammortamento non sia praticamente fattibile.
In modo analogo lo IAS 16 prevede, nel
caso di beni composti da diversi elementi, di valore significativo
e vita utile tra loro differente, che essi vengano obbligatoriamente
considerati in modo separato per ciò che concerne l’ammortamento. Di ciò si
dovrà tenere conto in sede di iscrizione iniziale del valore del bene
composto dovendo ripartire il costo complessivo tra i vari componenti.
Ai fini fiscali si segnala la
R.M.1285 del 09/02/1985 che,
esaminando il caso di un magazzino robotizzato avente come scopo quello di
accentrare la produzione in un unico punto da dove viene
successivamente spedita alla varia clientela, ha affermato che esso
rappresenta un tutto unitario le cui componenti (nastri
trasportatori, traslatori robotizzati, torri di accumulo, smistatrice
e calcolatore), non possiedono una propria autonomia
tecnico-funzionale, configurandosi invece come parti di un unico
complesso che, in quanto tale, deve essere ammortizzato con
applicazione di un unico coefficiente di
ammortamento.
Inoltre occorre osservare che, nei casi in cui
alcune parti componenti il cespite principale hanno valore non superiore a
516,46 euro, per verificare la possibilità della deduzione integrale del
costo, occorre tenere presente che, se le parti componenti sono prive del
requisito dell’autonoma utilizzazione, la verifica del limite va fatta
rispetto al bene composto nella sua unità e non con riferimento alle parti
che lo compongono.
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