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Approfondimenti

 
 
Beni composti  - Aspetti contabili e fiscali

 


 
 
 
Approfondimento del 03.05.2008

 

L’Oic16 prevede che, nel caso di beni che comprendono accessori, componenti o pertinenze aventi una vita utile di durata inferiore rispetto al cespite principale, l’ammortamento di tali componenti deve essere calcolato separatamente rispetto all’ammortamento del cespite principale.

Ad esempio: un nastro trasportatore ha una vita utile inferiore rispetto al relativo macchinario. La quota di ammortamento relativa a  tale nastro andrà calcolata in modo separato rispetto all’ammortamento del macchinario. Questo modo di procedere presenta vantaggi anche nel momento in cui si rende necessaria la sostituzione del componente.

Un’eccezione alla regola si ha nel caso in cui il calcolo separato dell’ammortamento non sia praticamente fattibile.

 

In modo analogo lo IAS 16 prevede, nel caso di beni composti da diversi elementi, di valore significativo e vita utile tra loro differente, che essi vengano obbligatoriamente considerati in modo separato per ciò che concerne l’ammortamento. Di ciò si dovrà tenere conto in sede di iscrizione iniziale del valore del bene composto dovendo ripartire il costo complessivo tra i vari componenti.

 

Ai fini fiscali si segnala la R.M.1285 del 09/02/1985 che, esaminando il caso di un magazzino robotizzato avente come scopo quello di accentrare la produzione in   un  unico   punto  da  dove  viene  successivamente  spedita  alla  varia clientela, ha affermato che esso   rappresenta  un   tutto  unitario  le  cui  componenti   (nastri trasportatori,   traslatori  robotizzati,   torri  di accumulo,  smistatrice e calcolatore),   non  possiedono   una  propria  autonomia  tecnico-funzionale, configurandosi  invece come  parti di un unico complesso che,  in quanto tale, deve  essere ammortizzato   con  applicazione  di  un  unico  coefficiente  di ammortamento.                            

Inoltre occorre osservare che, nei casi in cui alcune parti componenti il cespite principale hanno valore non superiore a 516,46 euro, per verificare la possibilità della deduzione integrale del costo, occorre tenere presente che, se le parti componenti sono prive del requisito dell’autonoma utilizzazione, la verifica del limite va fatta rispetto al bene composto nella sua unità e non con  riferimento alle parti che lo compongono.   

 
   

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

Beni di importo inferiore a 516,46 euro: aspetti contabili

Beni di importo inferiore a 516,46 euro: aspetti fiscali

Risoluzione Ministeriale n.1285 del 09/02/1985


 

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