|
La rivalutazione, sia delle
immobilizzazioni materiali che di quelle immateriali (quando per queste
ultime essa è consentita) può avvenire solamente quando è ammessa da leggi
speciali.
Nel caso di immobilizzazioni materiali il
cespite non può comunque essere iscritto in bilancio per un valore superiore
a quello d’uso. La rivalutazione dell’immobilizzazione materiale non può
modificare quella che è la vita utile residua stimata.
L’ammortamento dell’immobilizzazione materiale
rivalutata deve continuare ad essere effettuato in base ai criteri
precedentemente applicati al costo originario del cespite.
|