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La permuta, cioè lo scambio di un bene
contro un altro, può essere effettuato con due finalità differenti:
Nel primo caso la permuta è assimilabile ad
una operazione di compravendita. Il valore al quale occorre iscrivere
il cespite ricevuto in bilancio è rappresentato dal valore di mercato.
La differenza tra il valore contabile netto del bene dato in permuta e il
valore di mercato del bene ricevuto, tenuto conto anche dell’eventuale
conguaglio in denaro pattuito, rappresenta l’utile o la perdita derivante
dall’operazione. Lo stesso criterio si applica nel caso in cui
un’immobilizzazione materiale è acquisita dall’impresa dando in parte in
pagamento un’altra immobilizzazioni materiale.
Nel secondo caso la permuta non può essere
assimilata ad una compravendita: il bene ricevuto a seguito della permuta va
iscritto in bilancio allo stesso valore del bene ceduto.
Sostanzialmente analoghe sono le regole
fissate dai principi contabili internazionali che prevedono, la
valutazione al fair value. Non si applica il fair value nel caso
in cui la permuta non ha sostanza commerciale o nel caso in cui il fair
value dell’attività ricevuta e di quella ceduta non possano essere
determinati in modo attendibile. In questo caso il bene ricevuto in
permuta deve essere iscritto in bilancio al valore contabile dell’attività
scambiata.
Sotto il profilo fiscale la permuta di
un cespite contro un altro cespite non genera una plusvalenza se non per
l’eventuale conguaglio in denaro pattuito. Affinché non si determini una
plusvalenza tassabile è necessario che:
e che
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