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Beni ricevuti in permuta - aspetti contabili e fiscali
 

 
 
Approfondimento del 03.05.2008

 

La permuta, cioè lo scambio di un bene contro un altro, può essere effettuato con due finalità differenti:

  • può costituire un’operazione tipicamente commerciale;

  • può essere effettuata con lo scopo di scambiare un’immobilizzazione materiale con un’altra senza avere come scopo il conseguimento di un ricavo.

Nel primo caso la permuta è assimilabile ad una operazione di compravendita. Il valore al quale occorre iscrivere il cespite ricevuto in bilancio è rappresentato dal valore di mercato. La differenza tra il valore contabile netto del bene dato in permuta e il valore di mercato del bene ricevuto, tenuto conto anche dell’eventuale conguaglio in denaro pattuito, rappresenta l’utile o la perdita derivante dall’operazione. Lo stesso criterio si applica nel caso in cui un’immobilizzazione materiale è acquisita dall’impresa dando in parte in pagamento un’altra immobilizzazioni materiale.

Nel secondo caso la permuta non può essere assimilata ad una compravendita: il bene ricevuto a seguito della permuta va iscritto in bilancio allo stesso valore del bene ceduto.

 

Sostanzialmente analoghe sono le regole fissate dai principi contabili internazionali che prevedono, la valutazione al fair value. Non si applica il fair value nel caso in cui la permuta non ha sostanza commerciale o nel caso in cui il fair value dell’attività ricevuta e di quella ceduta non possano essere determinati in modo attendibile. In questo caso il bene ricevuto in permuta deve essere iscritto in bilancio al valore contabile dell’attività scambiata.

 

Sotto il profilo fiscale la permuta di un cespite contro un altro cespite non genera una plusvalenza se non per l’eventuale conguaglio in denaro pattuito. Affinché non si determini una plusvalenza tassabile è necessario che:

  • il corrispettivo della cessione sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, sia che si tratti di beni disgiunti che se si tratti di un complesso aziendale o di un ramo d’impresa;

e che

  • i beni ricevuti siano iscritti complessivamente in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti. Ciò significa che nel caso di scambio di un bene contro più beni o di più beni contro più beni si deve fare riferimento al valore complessivo iscritto in bilancio e non al valore dei singoli beni.

 

 
   
   
   

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