TENTATA VENDITA
DOCUMENTI FISCALI DA EMETTERE
Si parla di tentata vendita quando il commerciale di un’azienda visita la propria clientela proponendo la vendita di alcuni prodotti che ha con sé e che, in caso di acquisto da parte del cliente, consegna immediatamente.
 Da un punto di vista fiscale, in caso di tentata vendita occorre:
-  all’inizio del trasporto:
  
-  emettere un 
 documento di carico   generale, relativo a tutti i beni che escono dall’azienda, nel quale   devono essere indicati:
   
- la data di partenza;
 - i dati identificativi del mittente;
 - la natura, qualità, quantità dei beni trasportati;
 - la causale del trasporto "tentata vendita".
 
Secondo molti è sufficiente l’emissione di un solo esemplare di tale documento di trasporto.
 
 -  emettere un 
 documento di carico   generale, relativo a tutti i beni che escono dall’azienda, nel quale   devono essere indicati:
   
 -  al 
 rientro
 dalla tentata vendita:
  
- è opportuno indicare sul documento di carico generale emesso all’inizio del trasporto la quantità di merce invenduta.
 
 
-  Al momento della  vendita della
 merce si  può optare per:
  
- l’emissione della fattura immediata o, in alternativa, per i soggetti in contabilità semplificata, l’uso di un bollettario madre/figlia che permette di adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione ai fini IVA. Nel caso di utilizzo del bollettario madre e figlia, la parte figlia costituisce la fattura e deve essere rilasciata al cliente, mentre la madre costituisce la copia della fattura dell’azienda emittente e consente, contemporaneamente di adempiere gli obblighi di registrazione;
 
- l’emissione di una nota di consegna o di altro documento idoneo a consentire la successiva fatturazione differita. La nota di consegna, o l’eventuale altro documento, deve essere rilasciato in duplice copia : una per il cliente e l’altra per l’emittente e deve contenere l’indicazione di tutti gli elementi richiesti per il documento di trasporto;
 
- l’uso di una scheda cliente, ovvero una scheda intestata ad ogni singolo cliente contenente i dati del cliente e quelli dell’ azienda cedente. Su tale scheda, per ogni vendita, vanno riportati la natura, la qualità, la quantità della merce venduta e la data di consegna.
 
 
L’uso della nota di consegna o della scheda cliente permette di procedere alla fatturazione differita della vendita.
La fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei beni. La registrazione della fattura deve avvenire entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
 Sia nel caso di nota di consegna che nel caso della scheda cliente è possibile sia:
- emettere una fattura differita per ogni singola consegna;
 - emettere una fattura riepilogativa delle vendite effettuate nel mese precedente.
 
La fattura
DdT ovvero il Documento di Trasporto
Fattura differita
Beni in conto campionario
Contabilità semplificata - nuovi limiti
CM 249/E del 1996







