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Domanda: Sono un
ragioniere iscritto all'albo e mi occupo principalmente di
amministrazione del personale. Pur essendoci la autorizzazione generica
per i professionisti iscritti agli albi, trattando dati sensibili
(iscrizioni ai sindacati dei lavoratori) ho l'obbligo di fare la
notifica al garante?
Risposta: No, la
notifica ormai (dopo l'entrata in vigore del Codice della Privacy) non è
più un obbligo generale. E' importante evidenziare, però, che restano
fermi tutti gli altri obblighi imposti dalla legge.
Domanda: Quali gli
adempimenti per uno studio legale munito anche di apparati informatici?
Risposta: In un
contesto tipo nel quale in genere si opera, deve essere fatta una
primissima valutazione, prima di procedere nella attuazione negli
adempimenti imposti dalla legge, di come è strutturata la gestione
organizzativa delle attività di trattamento, di quali siano le figure
soggettive dedicate ai trattamenti (titolare, responsabile e incaricati)
e predisporre, eventualmente, precise deleghe e mansionari per gli
incaricati.
Successivamente, per ciascuna
attività deve essere fatta una puntuale valutazione su:
quali tipi di dati
personali vengono trattati;
quale è l'ambito di
comunicazione e diffusione dei dati (per esempio alla pubblica
amministrazione);
se vengono trattati dati
sensibili;
se vengono fatti
trattamenti incompatibili con le finalità di raccolta.
Dopo la valutazione, occorre
passare alla gestione degli adempimenti.
Per una gestione di trattamenti in conformità alla legge, inoltre, non
deve assolutamente essere trascurato l'aspetto della sicurezza degli
archivi.
Inoltre, per quanto attiene al caso specifico di uno studio legale,
rileviamo che:
anche la semplice raccolta di fascicoli di causa dei clienti in faldoni
deve considerarsi un trattamento di dati personali, svolto senza
l'ausilio di strumenti automatizzati, non soggetto all'obbligo di
notifica al Garante né al consenso dell'interessato, in quanto riguarda
dati necessari all'adempimento di obblighi derivanti da un contratto di
cui l'interessato è parte (articolo 24, lettera b del Codice).
E' obbligatorio, però, informare l'interessato ai sensi dell'articolo
13.
Non si dimentichi, infine, l'obbligo dell'adozione delle misure per
sicurezza dei dati, dettato dal combinato disposto dell'art.31 e segg.
del Codice e dall'All.B.
Domanda: Può la
Federazione Nazionale di un qualsivoglia Ordine Professionale
Provinciale divulgare gli indirizzi privati degli iscritti all'Ordine,
contro il volere dei singoli Ordini Provinciali, qualunque sia lo scopo
per il quale la divulgazione avvenga?
Risposta: L'art. 61
del Codice prevede la possibilità di divulgare i dati degli iscritti,
poiché questa è una delle precipue finalità di un ordine professionale.
Un'eventuale diffusione degli indirizzi per scopi diversi da quelli
previsti per la tenuta dell'albo, però, sarebbe in ogni modo illegittima
per violazione dei principi di cui all'art.11 del Codice.
Se la sua domanda, però, vuole intendere per "indirizzi privati" gli
indirizzi diversi da quelli dove si trova lo studio professionale,
evidentemente tale attività sarebbe illegittima in quanto il menzionato
articolo prevede la possibilità di diffondere quei dati — diversi da
quelli sensibili e giudiziari- che devono essere inseriti in un albo
professionale. Tra essi, chiaramente non rientrano gli "indirizzi
privati" delle abitazioni degli iscritti.
Solo a richiesta dell'interessato, potranno essere diffusi dati
ulteriori.
D: Per scendere nel
particolare: per compiti non istituzionali e a richiesta di un singolo,
possono essere divulgati gli indirizzi privati degli iscritti ai singoli
Collegi Provinciali afferenti a detta Federazione?
R: Il contenuto
informativo degli elenchi pubblici deve essere definito per legge o per
norma regolamentare: in un Albo o Elenco professionale non possono
comparire dati la cui "pubblicazione" non sia espressamente prevista. Le
informazioni, pertanto, non potranno essere eccedenti rispetto alle
finalità di raccolta.
Domanda: Svolgo la
professione di avvocato. I quesiti che pongo sono i seguenti:
1) la semplice raccolta di fascicoli di causa dei clienti in faldoni è
trattamento dati?
Risposta: Si,
costituisce un trattamento svolto senza l'ausilio di strumenti
automatizzati, non soggetto all'obbligo di notifica al Garante né al
consenso dell'interessato, in quanto riguarda dati necessari
all'adempimento di obblighi derivanti da un contratto di cui
l'interessato è parte (articolo 24, lettera b del Codice). E'
obbligatorio, però, informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13.
Si rammenti, infine, l'obbligo di raccogliere il consenso per il
trattamento dei dati sensibili.
D: 2) i fascicoli
attinenti al penale sono dati sensibili?
R: I dati sensibili
sono unicamente quelli elencati dall'articolo 4 comma 1 lett.d) del
Codice.
Tali dati rientrano, invece, tra quelli cd. "giudiziari".
D: 3) i fascicoli dove
si descrive lo stato di salute del cliente (ai fini del giudizio anche
civile per es. incidente stradale o quant'altro) sono dati sensibili?
R: Si. Il trattamento
di questo tipo di dati da parte di professionisti è stato comunque
consentito, in via generale dal Garante, con autorizzazione rilasciata
annualmente.
Tenga conto, peraltro, nella valutazione delle problematiche di
applicazione della legge alla Sua professione, l'aspetto della sicurezza
delle banche dati, perchè, probabilmente, è la più rilevante (anche in
termini di adeguamento).
Domanda: Sono un
notaio e vorrei sapere per quanto attiene la mia professione come mi
devo comportare riguardo alla legge in oggetto.
Risposta: E' difficile
dare una risposta generale al quesito da Lei posto, perchè occorrerebbe
verificare, nello specifico, quali tipologie di dati personali vengono
trattati nell'ambito della Sua professione.
Tenga conto, comunque, delle seguenti indicazioni di massima.
In generale, il trattamento inizia al momento della raccolta dei dati
presso l'interessato.
Non sussiste, invece, l'obbligo di notifica al Garante, in quanto tale
adempimento non ha più carattere generale.
Per le diverse scadenze previste dalla legge, verifichi periodicamente
lo specifico documento nelle "news" del nostro sito.
Senza dubbio, molte delle attività di trattamento effettuate da
professionisti e aziende rientrano nell'ambito di applicazione del
Codice della Privacy.
In un contesto tipo nel quale in genere si opera, deve essere fatta una
primissima valutazione, prima di procedere nella attuazione negli
adempimenti imposti dalla legge, di come è strutturata la gestione
organizzativa delle attività di trattamento, di quali siano le figure
soggettive dedicate ai trattamenti (titolare, responsabile e incaricati)
e predisporre, eventualmente, precise deleghe e mansionari per gli
incaricati.
Successivamente, per ciascuna attività deve essere fatta una puntuale
valutazione su:
1) quali tipi di dati
personali vengono trattati;
2) quale e' l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati (per
esempio alla pubblica amministrazione);
3) se vengono trattati dati sensibili;
4) se vengono fatti trattamenti incompatibili con le finalita' di
raccolta.
Dopo la valutazione, occorre
passare alla gestione degli adempimenti.
Per una gestione di trattamenti in conformità alla legge, inoltre, non
deve essere assolutamente trascurato l'aspetto della sicurezza degli
archivi.
Domanda: Ho uno studio
professionale ed a suo tempo ho inviato alla Prefettura di Chieti, la
comunicazione di possedere archivi anagrafici informatici con la
specifica dell'attività da me svolta: consulenza amministrativa,
fiscale.
Vorrei sapere se questa comunicazione fatta, con la legislazione
presente renderà possibile l'invio di un questionario da parte
dell'Autorità garante della privacy.
La lista dei soggetti che hanno comunicato di essere in possesso di
archivi anagrafici, dovrebbe essere nelle Prefetture.
Risposta: No, la
notifica a suo tempo effettuata alla Prefettura non sostituisce la
notifica al Garante di cui alla legge in oggetto. Evidenziamo però che,
ormai, la notificazione al garante è un adempimento residuale, previsto
solo per ipotesi particolari.
Peraltro, tenga conto che gli adempimenti imposti dalla legge non si
esauriscono con la sola notifica, ma sono ben altri. |