I CREDITI NELLO STATO PATRIMONIALE
COME VENGONO ESPOSTI I CREDITI NELLO STATO PATRIMONIALE
I crediti compaiono nell’attivo dello Stato Patrimoniale nelle seguenti categorie:
B) Immobilizzazioni
 III - finanziarie
 C) Attivo circolante
 II - crediti.
	
	
In linea di massima, il tratto distintivo da utilizzare per la collocazione del credito tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante, non è la scadenza del credito stesso, bensì la sua natura.
 Di norma:
 
- i crediti di finanziamento sono iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie;
- i crediti di funzionamento, cioè i crediti di natura commerciale, sono iscritti nell’ attivo circolante.
Il Codice civile richiede che:
- per i crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie vengano indicati separatamente gli importi esigibili entro l’esercizio successivo;
- per i crediti iscritti nell’attivo circolante occorre indicare separatamente gli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie vanno così distinti:
 B.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
  2) CREDITI:
 a) crediti verso imprese   controllate;
 b) crediti verso imprese   collegate;
 c) crediti verso   controllanti;
 d) crediti verso imprese   sottoposte al controllo delle controllanti;
d-bis) crediti verso altri.
ATTIVO CIRCOLANTE
I crediti iscritti nell’attivo circolante vanno così distinti:
 C) ATTIVO CIRCOLANTE
 III) CREDITI:
1) 
 crediti verso   clienti;
2) crediti 
verso
imprese   controllate;
3) crediti verso imprese   collegate;
 4) crediti verso imprese   controllanti;
 5) crediti verso imprese   sottoposte al controllo di controllanti;
 5-bis) crediti tributari;
5-ter) crediti per   imposte anticipate;
5-quater) 
 crediti verso   altri.
La valutazione dei crediti iscritti in bilancio, secondo quanto previsto dall’art.2426, punto 8, del Codice civile, deve essere effettuata secondo il criterio del costo ammorizzato , tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo.
 E’ possibile derogare a tale criterio, ed effettuare la valutazione dei crediti al 
presumibile valore di realizzo, nei seguenti casi:
- quando l’osservanza di tale criterio di valutazione ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (art.2423 c.4 Codice civile), il che accade, generalmente, per i crediti di durata inferiore ai 12 mesi (OIC 15);
- nel caso delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art.2435-bis);
- nel caso delle micro-imprese (art.2435-ter).
Crediti assistiti da garanzie
I debiti di funzionamento
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Crediti verso clienti
Crediti tributari
Crediti commerciali a lungo termine
Interessi attivi su crediti commerciali
Attualizzazione crediti infruttiferi
Crediti commerciali a lungo termine nello Stato patrimoniale
Scorporo interessi impliciti
Scritture contabili attualizzazione crediti
Stralcio crediti inesigibili
Crediti verso clienti: loro esposizione in bilancio
Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante
Fondo svalutazione crediti
Accantonamento a fondo svalutazione crediti
Perdite su crediti
Perdite su crediti - casi particolari
Svalutazione crediti
Svalutazione crediti - aspetti civilistici e fisclali
Accantonamento a fondo svalutazione crediti
Crediti in valuta estera
Conversione crediti e debiti in valuta: cambio applicabile
Presunto valore di realizzo
Crediti e debiti in valuta con scadenza ultrannuale
Deducibilità perdite su crediti
Anticipi da clienti
Registrazione anticipi da clienti
Clienti c/anticipi
 








