APPLICABILITA' DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

QUANDO È APPLICABILE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Aggiornato al 03.12.2014

L’art.2435-bis del Codice civile disciplina la materia del bilancio in forma abbreviata.

Esso prevede che il bilancio in forma abbreviata non può mai essere redatto dalle società che hanno emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati.


Per le restanti società, il bilancio in forma abbreviata è ammissibile quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’ attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

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Vediamo, attraverso un esempio, quando scatta l’obbligo di redigere il bilancio in forma abbreviata.


Esempio:


Limiti per il bilancio in forma abbreviata


Limiti per il bilancio in forma abbreviata

S* = limite superato

 
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