APPLICABILITA' DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
QUANDO È APPLICABILE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Aggiornato al 03.12.2014
L’art.2435-bis del Codice civile disciplina la materia del bilancio in forma abbreviata.
Esso prevede che il bilancio in forma abbreviata non può mai essere redatto dalle società che hanno emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati.
Per le restanti società, il bilancio in forma abbreviata è
ammissibile
quando, nel
primo esercizio
o, successivamente,
per due esercizi consecutivi, non abbiano superato
due
dei seguenti
limiti:
- totale dell’ attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Vediamo, attraverso un esempio, quando scatta l’obbligo di redigere il bilancio in forma abbreviata.
Esempio:
S* = limite superato
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
Limiti del bilancio in forma abbreviata
Bilancio in forma abbreviata e ammortamenti
Limiti bilancio in forma abbreviata
Schema stato patrimoniale forma abbreviata
Schema conto economico forma abbreviata
Bilancio in forma abbreviata e ammortamenti
Limiti bilancio in forma abbreviata
Schema stato patrimoniale forma abbreviata
Schema conto economico forma abbreviata