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Gli
autotrasportatori di merci per conto terzi rientrano nella categoria
dei trimestrali speciali e possono liquidare l’IVA
trimestralmente, indipendentemente dal volume d’affari, senza
l’applicazione della maggiorazione dell’1% a titolo di
interessi.
Inoltre,
essi hanno la facoltà (e non l’obbligo) di registrare le
fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione
e di effettuare la liquidazione dell’IVA con riferimento alla data di
registrazione delle stesse e non alla loro data di emissione.
Vediamo,
sulla base di queste disposizioni e ricorrendo ad un esempio, come deve
procedere contabilmente l’autotrasportatore.
Esempio:
l’autotrasportatore
ha emesso nel primo trimestre dell’anno fatture per un imponibile pari a
12.000 euro. La relativa IVA ammonta a 2.400 euro.
L’IVA
sulle prestazioni di servizi effettuate nel trimestre precedente (4°
trimestre dell’anno precedente) ammonta a 1.800 euro.
Gli
acquisti relativi al primo trimestre dell’anno ammontano a 5.000 euro e la
relativa IVA è pari a 1.000 euro.
Ecco
come si procede alla liquidazione dell’IVA relativa al primo trimestre
dell’anno.
Nell’esempio
che segue si suppone che l’impresa si avvalga della facoltà di registrare
le fatture nel trimestre successivo rispetto a quello di emissione.
IVA
sulle prestazioni di servizi (relativa al 4° trimestre dell’anno
precedente):
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1.800
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IVA sugli acquisti (relativa al 1° trimestre dell’anno in corso):
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-
1.000
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IVA
a debito (relativa al 1° trimestre dell’anno in corso):
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800
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L’impresa
dovrà versare, con riferimento al primo trimestre dell’anno, un importo
pari a 800 euro.
Occorre
precisare che il differimento dei termini di registrazione delle fatture
emesse ha valenza solamente ai fini IVA e non ai fini del
reddito.
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