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L’IVA a debito risultante dalla
liquidazione periodica non deve essere versata nel caso in
cui essa non supera 25,82 euro.
Facciamo un esempio
Mese di liquidazione - GENNAIO:
IVA su vendite: 2.125
- IVA su acquisti:2.101
= IVA a debito: 24
In questo caso l’IVA, pur essendo a debito,
non va versata poiché non supera 25,82 euro.
L’imposta non versata in un periodo, in quanto
inferiore al limite appena visto, andrà versata insieme alle somme a debito
risultanti dalla liquidazione periodica successiva sempre che
l’importo superi i 25,82 euro.
Esempio:
Mese di liquidazione - FEBBRAIO
IVA su vendite: 2.330
- IVA su acquisti: 1.205
= IVA a debito del mese di FEBBRAIO: 1.125
+IVA a debito del mese di GENNAIO : 24
= IVA da versare: 1.149
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