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Non
hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo, le società
che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due
esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
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attivo
netto degli Stati Patrimoniali – 17.500.000 euro;
-
totale
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – 35.000.000 euro;
-
dipendenti
medi occupati nell’esercizio – 250.
L’obbligo
rimane, anche se i limiti non sono superati, qualora la controllante o una
delle controllati abbiano emesso titoli quotati nei mercati regolamentati.
Vediamo
come vanno calcolati questi limiti.
Innanzitutto
il totale dei ricavi si deve riferire al totale dei soli ricavi
delle vendite e delle prestazioni di servizi.
Il
totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle
vendite delle prestazioni deve essere calcolato con riferimento ai valori
lordi risultanti dai bilanci, compreso quello della capogruppo. Ai fini
del calcolo non è necessario effettuare le operazioni
di consolidamento.
Il
questo modo la società controllante non deve effettuare le operazioni di
consolidamento se poi non dovesse risultare soggetta alla redazione del
bilancio consolidato.
Ai
fini dei suddetti calcoli non è richiesto che i bilanci siano redatti secondo principi
contabili uniformi.
Le
ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al
bilancio d’esercizio.
L’esonero
non si applica in alcun caso se la controllante o una delle imprese
controllate ha emesso titoli quotati in borsa.
Va
poi osservato che l’esonero scatta solamente se due dei limiti non
vengono superati per 2 esercizi consecutivi.
Di
conseguenza, un solo esercizio nel quale non vengano superati tali limiti
non è sufficiente perché si applichi l’esonero. Pertanto, i gruppi di
nuova costituzione sono tenuti sempre, il primo anno di formazione del
gruppo, a redigere il bilancio consolidato a prescindere dalle proprie
dimensioni.
Vediamo,
attraverso un esempio, quando occorre procedere a redigere il bilancio
consolidato di gruppo.
Esempio:
Si
ipotizzi che un gruppo si trovi nella seguente situazione
Anno
x – anno di costituzione – non vengono superati due dei fissati dalla
legge.
Anno
x + 1 – non vengono superati due dei fissati dalla legge.
Anno
x + 2 – vengono superati due dei fissati dalla legge.
Vediamo
come comportarsi con il bilancio consolidato di gruppo.
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Anno
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Superamento
di due dei limiti
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Obbligo
di redigere il bilancio consolidato di gruppo
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x
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Costituzione
no
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Sussiste
l’obbligo sempre
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x
+ 1
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no
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Non
sussiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo non
essendo superati due dei limiti per il secondo esercizio consecutivo
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x
+ 2
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no
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Non
sussiste l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo
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x
+ 3
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si
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Sussiste
l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo
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