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L’obbligo
di redigere il bilancio consolidato di gruppo è previsto e disciplinato
dal D. Lgs. 127/1991 che ha recepito la settima direttiva europea.
Obiettivo
del bilancio consolidato di gruppo è quello di fornire una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico del complesso delle imprese del gruppo.
SOGGETTI
OBBLIGATI.
Hanno
l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo:
-
le
società di capitali (qualunque sia la loro veste giuridica,
quindi, Srl, Spa, e Sapa) che
controllano un’impresa (a prescindere dalla sua veste
giuridica);
Quindi,
l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo scatta già quando
si controlla una sola impresa.
L’obbligo
sussiste nel caso di società di capitale se essa controlla una qualunque
impresa, anche, ad esempio, una società di persone.
Mentre
per le società cooperative, le mutue assicuratrici e gli enti pubblici
economici l’obbligo sussiste solamente in caso di controllo di società di
capitali.
Pertanto
non hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo:
Le
società di persone che controllano società di capitali non hanno di
norma l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo, salvo il
caso in cui tutti i loro soci illimitatamente responsabili sono delle Spa,
Srl o delle Sapa.
IMPRESE
CONTROLLATE.
Sono
considerate imprese controllate:
-
le
società in cui un’altra imprese dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell’assemblea ordinaria;
-
le
società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
-
le
imprese in cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto
o di una clausola statutaria legittima, di esercitare
un’influenza dominante;
-
le
imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci,
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
GRUPPI
ESCLUSI DALL’OBBLIGO DI REDIGERE IL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO
Sono
esclusi dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo:
GRUPPI
DI MODESTE DIMENSIONI
Non
hanno l’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo le imprese
controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato, per due
esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:
-
attivo
netto degli Stati Patrimoniali – 17.500.000 euro;
-
totale
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni – 35.000.000 euro;
-
dipendenti
medi occupati nell’esercizio – 250.
L’obbligo
di redigere il bilancio consolidato di gruppo sussiste anche nel caso in cui
non siano superati i limiti dimensionali sopra detti,
se sono stati emessi titoli quotati in borsa da parte della
controllante o di una delle controllate.
SUB-HOLDING
Sono
esonerate dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato di gruppo:
-
le
imprese, a loro volta controllate (cosiddette sub-holding) quando
la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni
o quote;
-
il
bilancio consolidato non è stato richiesto entro 6
mesi dalla chiusura dai soci che rappresentino almeno il 5% del
capitale sociale.
L’esonero
opera solamente a condizione che la società controllante non sia quotata
e rediga il bilancio consolidato di gruppo.
CASI
DI ESONERO.
Nei
casi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato di gruppo,
le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella Nota
integrativa.
Ovviamente
l’esonero rappresenta una facoltà concessa alle società che ne
presentano i requisiti: quindi nulla vieta, anche in queste ipotesi, di
redigere il bilancio consolidato di gruppo. |