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I costi di impianto e di ampliamento sono
costi pluriennali che non si concretizzano nell’acquisizione o nella
produzione interna di beni o diritti. Per tali costi non esiste una
specifica definizione di legge, tuttavia l’Oic24 considera come costi di
impianto e di ampliamento quegli oneri sostenuti in modo non ricorrente
dall’azienda in precisi e caratteristici momenti della vita dell’impresa,
quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della
capacità operativa esistente.
Rientrano tra i costi di impianto e
ampliamento:
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i costi sostenuti nella fase di
costituzione della società (ad esempio spese notarili per la redazione
dell’atto costitutivo, spese di registro, onorari per consulenze dirette
alla formulazione dell’atto costitutivo, costi per l’ottenimento delle
licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, costi sostenuti per
ricerche di mercato, costi per la formazione iniziale del personale,
ecc..);
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i costi sostenuti per l’ampliamento della
società o dell’attività aziendale (ad esempio: costi relativi a
modifiche dell’atto costitutivo, costi per consulenze relative ad
operazioni di fusione, scissione, trasformazione, costi di start-up per
avvio di nuove attività).
I costi di start up sono i costi
sostenuti per l’avviamento di una nuova impresa, o di una nuova attività
relativa ad un’impresa già esistente, prima della sua apertura o prima che
essa sia operativa. Tali costi comprendono i costi del personale operativo
che avvia le nuove attività, i costi di assunzione e di addestramento del
nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi generali, i costi
sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente, i costi di pubblicità
sostenuti per il lancio della nuova azienda o della nuova attività.
La capitalizzazione di tali costi è
subordinata:
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alla possibilità di attribuire i costi
stessi direttamente alle nuove attività;
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al fatto che la capitalizzazione sia una
prassi contabile accettata di norma nel settore relativo alla nuova
attività (come accade ad esempio nel settore alberghiero e in quello
commerciale);
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alla previsione di poter recuperare tali
costi in futuro.
I costi di start up capitalizzabili
sono quelli sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile
avvio. Non sono capitalizzabili i costi generali e amministrativi e
quelli derivanti da inefficienze.
Non sono capitalizzabili i
costi di natura straordinaria sostenuti dall’impresa per favorire
l’esodo del personale dipendente attraverso la corresponsione di
incentivi. Per questi costi, infatti, difficilmente esiste o si può
dimostrare una relazione con la futura capacità di produrre maggiori ricavi
dell’impresa. Tali costi vanno imputati al Conto economico dell'esercizio in
cui sono stati sostenuti o in quello in cui l'impresa ha deciso di dare
attuazione ai piani di riduzione del personale.
I costi sostenuti per l’avviamento degli
impianti di produzione possono essere considerati come costi di impianto
solamente se sussistono due requisiti:
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