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Lo IAS 38 prevede che non vengano
mai capitalizzate alcune spese pluriennali tra le quali quelle di
avviamento di un’attività o di un’azienda. Questi costi, dunque, devono
essere rilevati al Conto economico nell’esercizio di sostenimento, a meno
che non possano essere fatti rientrare nell’avviamento. A tale proposito non
sono capitalizzabili i costi di impianto ed avviamento, le spese di
ricollocamento e di riorganizzazione di tutta o di parte di un’impresa, i
costi di start-up e neppure i costi per la formazione del personale che,
invece, sono capitalizzabili a determinate condizioni secondo i principi
contabili nazionali.
Sempre secondo gli IAS, i costi che
l’impresa sostiene in occasione di aumento del capitale sociale, come
le spese notarili, le imposte di bollo e di registro, costi per il
collocamento in borsa delle azioni, ecc.., non vanno né portati a Conto
economico come costi dell’esercizio, né capitalizzati come oneri
pluriennali, bensì essi devono andare a rettificare il valore del
patrimonio netto a condizione che l’operazione vada a buon fine.
La rettifica va operata su una riserva di
capitale, prioritariamente l’eventuale riserva sovrapprezzo azioni. In caso
contrario tali oneri devono essere considerati dei costi da imputare a Conto
economico.
Esempio:
pagate in contanti imposte di registro a
seguito dell’aumento del capitale sociale.
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Imposte registro per aumento cap.sociale |
a |
Cassa |
1.000 |
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Riserva da sovrapprezzo azioni |
a |
Imposte registro per aumento cap.sociale |
1.000 |
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