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Che
cosa è?
Il
diritto camerale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel
Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di
riferimento (art. 18 della legge n. 580/1993 e successive modifiche).
Se
l’impresa o la società, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie
nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera
competente per territorio. La stessa regola si applica alle
imprese
con sede legale all’estero e dislocamenti in Italia. Per questi
ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è
ubicata la sede secondaria.
Chi deve pagare
Sono
tenute al pagamento del diritto annuale sia le imprese che al 1° gennaio di
ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, sia le
imprese iscritte o annotate per una frazione dell’anno di
riferimento (art. 3 del regolamento per l’attuazione dell’art. 17 della
Legge 23/12/1999, n. 488 - D.M. 11/05/2001 n. 359, pubblicato sulla G.U.
02/10/2001 n. 229).
Sono
obbligate al versamento anche quelle imprese che risultano poste in
liquidazione alla data del 1° gennaio e le imprese che, pur avendo
cessato l'attività, risultano cancellate dal Registro dopo il 30 gennaio.
Chi non deve pagare
• I
soggetti iscritti solo al REA (Repertorio economico e
amministrativo);
• Le
imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta
amministrativa nell’anno solare precedente (salvo nel caso di esercizio
provvisorio);
• Le imprese
individuali che hanno cessato l'attività nell’anno solare precedente,
purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio;
• Le
società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione
nell’anno solare precedente, purché la domanda di cancellazione sia stata
presentata entro il 30 gennaio;
• Le
società cooperative che ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 2544
c.c., e il provvedimento di scioglimento sia stato assunto nell’anno
solare precedente.
Quanto si paga
Il
Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, emette ogni anno un decreto per determinare
le misure del diritto annuale. Per l’anno al 2006 il decreto è stato emesso
in data 28 marzo 2006 e pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 106 del
09/05/2006.
Per le
nuove imprese che versano, contestualmente alla domanda di iscrizione e di
annotazione, somme diverse da quelle stabilite con il decreto, le Camere di
Commercio provvedono a richiedere l’integrazione
del
minor diritto versato o, in caso contrario, ad effettuare il rimborso del
maggior diritto pagato.
Gli
importi sono distinti a seconda che si tratti di soggetti tenuti al
pagamento in cifra fissa, soggetti che versano in base al fatturato, nuove
imprese.
N.B.
:Le
Camere di Commercio, ai sensi del comma 6, dell'articolo 18, della legge
numero 580/193, possono aumentare la misura del diritto annuale fissata dal
decreto ministeriale fino a un massimo del 20%.
Le
imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali
devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui
territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto
per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro.
Diritti
dovuti per la sede legale dai Soggetti Iscritti nel Registro delle Imprese
(1)
|
Diritti dovuti per la sede legale dai Soggetti Iscritti nel Registro
Imprese |
| Soggetto |
Sezione speciale |
Sezione ordinaria |
| Persone fisiche |
80,00 |
93,00 (derivanti da 88,00
+ 6%) |
| Società Semplice Agricola |
80,00 |
|
| Società Semplice non
Agricola |
144,00 |
|
| Società tra Avvocati |
170,00 |
|
| Cooperative e Consorzi |
|
93,00 (derivanti da 88,00
+ 6%) |
| Snc e Sas |
|
170,000 (derivanti da
160,00 + 6%) |
| Srl e Spa |
|
In base al fatturato IRAP
Esercizio precedente con max diritto 2003 + 6% |
Diritti
dovuti per ogni Unità Locale dai Soggetti Iscritti nel Registro delle
Imprese (1)
|
Diritti dovuti per la sede legale dai Soggetti Iscritti nel
Registro Imprese |
|
Soggetto |
Sezione speciale |
Sezione ordinaria |
|
Persone fisiche |
16,00 euro
(20% di 80,00 euro) |
19,00 euro (20% di 93,00 euro) |
|
Società Semplice Agricola |
16,00
euro (20% di 80,00
euro) |
|
|
Società Semplice non Agricola |
29,00
euro (20% di
144,00 euro) |
|
|
Società tra Avvocati |
34,00 euro
(20% di
170,00 euro) |
|
|
Cooperative e Consorzi |
|
19,00 euro
(20% di 93,00 euro) |
|
Snc e Sas |
|
34,00 euro
(20% di 170,00 euro) |
|
Srl e Spa |
|
20% del diritto
dovuto per la sede legale con un minimo di 75,00 e un max di 120,00 euro |
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Unità locali di Imprese con sede
principale all'estero |
|
110,00 |
Arrotondamenti:
gli
importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali,
necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre
arrotondati all’unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la
prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l’arrotondamento va
effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5,
l’arrotondamento va effettuato per difetto.
Cifra fissa
I
soggetti tenuti al pagamento delle cifra fissa sono:
•
le
imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione
speciale del registro delle imprese versano un diritto fisso di 80 euro
(art. 2, comma 1, decreto 28-03-2006);
•
le
imprese con ragione di società semplice, non agricola, versano un
diritto fisso di 144 euro (art. 2, comma 2, decreto 28-03- 2006);
•
le
società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del
D. Lgs. 02-02-2001, n.96 (società fra avvocati) versano un
diritto fisso di 170 Euro (art. 2, comma. 3 decreto 28-03-2006);
•
le
imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali
devono versare, per ciascuna di esse, alla camera di commercio nel cui
territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto
per la sede principale fino ad un massimo di 120 euro (art. 5, comma 1,
decreto
28-3-2006);
•
le
unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero (art. 5,
comma 2, decreto 28-3-2006) e le sedi secondarie di imprese con sede
principale all’estero (art. 5, comma 3, decreto 28-3- 2006) versano, in
favore della camera di commercio ove ha sede l’unità locale, un diritto di
110 euro.
Il fatturato
I
soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese
ancorché annotati nella sezione speciale calcolano il diritto dovuto in
relazione al fatturato complessivo realizzato dall’impresa nell’anno
precedente.
Nel caso
in cui dall’applicazione delle aliquote di cui al comma 2 dell’art. 3, del
decreto 28 marzo 2006, derivi un importo uguale o superiore a quello dovuto
per l’anno 2005, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo
dell’anno 2005.
Le
imprese sono tenute, invece, a versare l’importo derivante dalle aliquote di
cui al comma 1, nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto
dovuto nel 2005 (art. 3, comma. 2, decreto 28-3-2006).
|
Scaglioni di
fatturato (1) |
| Da euro |
A euro |
|
| fino a |
516.456,00 |
373,00 misura fissa |
| oltre 516.456,00 |
2.582.284,00 |
0,0070% |
| oltre 2.582.284,00 |
51.645.689,00 |
0,0015% |
| oltre 51.645.689,00 |
|
0,0005% (fino ad un
massimo di Euro 77.500,00) |
Le nuove imprese
Le nuove
imprese iscritte e annotate nella sezione speciale del Registro delle
Imprese sono tenute al versamento dei diritti tramite modello F24 o
direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione
della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.
Le nuove
imprese iscritte nella sezione ordinaria sono tenute a versare, entro 30
giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello
F24 o direttamente allo sportello camerale, 93 euro se imprese individuali,
società cooperative o consorzi.
Nel caso
si tratti di società di persone l’importo ammonta a 170 euro e per le
società di capitali a 373 euro.
Come si versa
Il
versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di
pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. L'F24
è reperibile presso gli sportelli bancari, postali ed esattoriali.
Le nuove
imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese possono versare oltre
che con il modello F24 anche direttamente allo sportello l’importo dovuto
entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o di
annotazione (art. 4, commi 1
e 2, del decreto 28-3-2006).
Come si compila il modello
Per non
commettere errori nella compilazione dell'F24 è opportuno:
•
riportare negli appositi spazi, con la massima attenzione, il codice
fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale;
•
indicare
nella sezione del modello di versamento "Sezione ICI e altri tributi locali
"- nello spazio riservato al "Codice ente locale"- la sigla automobilistica
della provincia della camera di commercio destinataria del versamento;
•
indicare
nelle apposite colonne il codice del tributo che si versa (il codice tributo
per il diritto annuale è: 3850) e l'anno cui si riferisce il versamento;
•
indicare
correttamente l'importo che si versa nello spazio "Importi a debito
versati".
Se sono
dovuti diritti a diverse Camere di commercio, indicare distintamente gli
importi dovuti a ciascuna camera e i relativi codici di riferimento sopra
richiesti. È possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con
eventuali crediti vantati per altri versamenti nei confronti della Camera di
Commercio (tributi e/o contributi).
Per la
regolarizzazione degli omessi o ritardati versamenti, sono stati istituiti i
seguenti codici tributo da riportare sul modello di versamento F24:
•
Codice
3851 – interessi per omesso o tardivo versamento del diritto annuale;
•
Codice
3852 – sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale.
Ai fini
della regolarizzazione dei diritti, sul modello F24 devono essere indicati,
pertanto, i seguenti dati:
•
codice
del diritto (3850);
•
codice
interessi (3851);
•
codice
sanzioni (3852);
•
anno di
riferimento cui si riferisce il versamento;
•
codice
della CCIAA cui è destinato il versamento;
gli
altri dati generali necessari per completare il modello di versamento F24
Quando si versa
Il
termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento
del primo acconto delle imposte sui redditi. Per le società con esercizio
comprendente periodi di due anni solari diversi il Ministero delle Attività
Produttive ha emesso una circolare in merito alla scadenza dei termini.
Sanzioni
Il
ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di
sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal
decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle
attività
produttive.
In
particolare, tale decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura
della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto
dovuto.
Il comma
2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo
versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30%
nei casi di omesso versamento, determinando la
misura
totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui
all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre
l’istituto del “ravvedimento
operoso”.
Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto
dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la
violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure
minime delle sanzioni applicabili.
Il
contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione
ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque
non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Il
Ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei
seguenti termini:
•
Entro 30
giorni dalla scadenza
del
termine ordinario, versando
•
Il
diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
•
Una
sanzione dell’1,25% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 10%) sul diritto
non versato nei
termini;
•
Gli
interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dal
termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
•
Entro un
anno dalla scadenza
del
termine ordinario, versando:
•
Il
diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
•
Una
sanzione pari al 2% (pari ad 1/5 della sanzione minima del 10%) sul diritto
non versato nei termini;
•
Gli
interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dal
termine di pagamento fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Ai fini
del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte
e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai
contribuenti interessati.
Ai sensi
dell’articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento
del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte
del Registro delle Imprese.
(1)
In attesa del decreto ministeriale, che
stabilirà gli importi per il 2008, per le imprese iscritte dal 1° gennaio
2008 (incluse le nuove unità locali) vengono ancora applicati gli importi
dell'anno 2007.
Si rammenta il decreto interministeriale-
Sviluppo economico ed Economia e finanze- che fissa i nuovi diritti annuali
dovuti alle Camere di commercio per il 2008 è attualmente in corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tale decreto va a sbloccare una
situazione 'congelata' dal 2000. |