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L’art.2426 del Codice civile stabilisce
che i costi di impianto ed ampliamento capitalizzati devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. La norma, dunque,
fissa un limite massimo permettendo, quindi, un ammortamento anche in tempi
più rapidi.
Fino a quando i costi di impianto e di
ampliamento non sono stati completamente ammortizzati la distribuzione dei
dividendi è subordinata alla presenza di riserve disponibili sufficienti a
coprire l’ammontare non ancora ammortizzato.
Nel caso di capitalizzazione dei costi di
star up essi devono essere ammortizzati in un periodo ragionevolmente
breve, a partire dalla data in cui la nuova azienda, il nuovo ramo
d’azienda, il nuovo centro commerciale o il nuovo processo produttivo sono
disponibili per l’uso. Se durante il periodo di ammortamento diviene
evidente che i costi non potranno essere recuperati, la quota non ancora
ammortizzata deve essere interamente imputata al Conto economico
dell’esercizio.
Per le imprese che adottano gli IAS,
non essendo capitalizzabili i costi in esame, non si dovrà procedere al
calcolo di quote di ammortamento.
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