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L’inquadramento fiscale delle perdite delle imprese ha subito una
profonda modifica ha seguito della entrata in vigore del D.L.223/2006.
Cerchiamo di fornire un quadro completo della normativa contenuto nel TUIR
al riguardo.
Prima dell’entrata in vigore del D.L.223/2006.
Prima
dell’entrata in vigore del D.L.223/2006 il trattamento delle perdite
avveniva in modo diverso a seconda che si trattasse di:
·
imprese in contabilità ordinaria;
·
imprese in contabilità semplifica.
IMPRESE IN
CONTABILITA’ ORDINARIA
Per le imprese in
contabilità ordinaria la perdita subita può essere portata in
diminuzione solamente da redditi della stessa categoria e non dal
reddito complessivo dell’imprenditore.
Facciamo un esempio:
l’imprenditore ha un’impresa e svolge contemporaneamente un lavoro
dipendente. Il suo reddito complessivo è dato dalla somma del reddito
d’impresa e del reddito di lavoro dipendente. Se in un esercizio l’impresa
subisce una perdita essa non può ridurre l’importo del reddito complessivo
che, quindi, è dato dal solo reddito di lavoro dipendente.
Supponiamo:
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Perdita d’impresa |
5.000 |
|
Reddito di lavoro
dipendente |
30.000 |
|
Reddito complessivo |
30.000 |
Ipotizziamo ora il caso
in cui l’imprenditore sia titolare di due imprese e di un reddito di lavoro
dipendente. Ipotizziamo, inoltre, che nel corso dell’esercizio, una delle
imprese abbia subito una perdita e l’altra abbia conseguito un utile.
Avremo:
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Perdita d’impresa A |
5.000 |
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Utile d’impresa B |
8.000 |
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Reddito di lavoro
dipendente |
30.000 |
|
Reddito complessivo |
33.000 |
In pratica, dall’utile
dell’impresa A (8.000) si può sottrarre la perdita dell’impresa B (5.000).
La differenza (3.000) si somma al reddito di lavoro dipendente in modo da
calcolare il reddito complessivo.
Inoltre, la perdita
può essere portata in diminuzione di eventuali redditi della stessa
categoria nei successivi esercizi, ma non oltre il quinto.
Facciamo un esempio:
il reddito complessivo dell’imprenditore è dato dal solo reddito d’impresa.
In un esercizio l’impresa subisce una perdita essa può essere portata in
avanti.
Supponiamo:
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anno |
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x |
x+1 |
x+2 |
x+3 |
x+4 |
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Perdita
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5.000 |
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Perdita portata in
diminuzione |
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1.000 |
2.000 |
3.000 |
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Utile |
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1.000 |
2.000 |
3.000 |
8.000 |
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Reddito tassato |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.000 |
Una deroga al
limite del riporto delle perdite in cinque esercizi si ha nel caso di
perdite subite da imprese di nuova costituzione per ciò che concerne
per le perdite subite nei primi 3 esercizi di attività.
IMPRESE IN
CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Per le imprese in
contabilità semplificata la perdita subita può essere portata in
diminuzione del reddito complessivo dell’imprenditore.
Facciamo un esempio:
l’imprenditore ha un’impresa e svolge contemporaneamente un lavoro
dipendente. Il suo reddito complessivo è dato dalla somma del reddito
d’impresa e del reddito di lavoro dipendente. Se in un esercizio l’impresa
subisce una perdita essa può ridurre l’importo del reddito complessivo.
Supponiamo:
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Perdita d’impresa |
5.000 |
|
Reddito di lavoro
dipendente |
30.000 |
|
Reddito complessivo |
25.000 |
Non si applica,
invece, la regola del riporto in avanti delle perdite.
Dopo l’entrata in
vigore del D.L.223/2006.
Non esiste più alcuna
differenza tra le imprese in contabilità ordinaria e quelle in contabilità
semplificata per quanto riguarda il trattamento delle perdite.
Per tutte le imprese
valgono le seguenti regole:
· le
perdite subite possono essere dedotte esclusivamente da
redditi della stessa categoria;
· è
ammesso il riporto in avanti delle perdite che possono essere
scomputate da redditi di impresa nei successivi esercizi ma non oltre il
quinto;
· non
si applica alcun limite temporale al riporto in avanti delle perdite
nel caso esse siano conseguite nei primi tre esercizi da imprese di nuova
costituzione.
Entrata in vigore del
D.L.223/2006.
Le modifiche introdotte
dal D.L.223/2006 si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore del decreto. Nella maggior parte dei casi, dunque,
le nuove norme si applicano a partire dal 2006.
Altre modifiche
introdotte dal D.L.223/2006 in tema di perdite.
Il D.L. 223/2006 ha
introdotto delle ulteriori modifiche in tema di perdite. Si tratta, in
particolare di alcune precisazioni in merito al riporto illimitato delle
perdite subite nei primi tre esercizi di vita dell’impresa .
La norma ha precisato
che, il riporto illimitato si applica:
·
alle
perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di
costituzione dell’impresa o della società;
·
alle
perdite riferire ad una nuova attività produttiva escludendo
la possibilità che essa sia applicabile nel caso di continuazione di una
vecchia attività da parte di un nuovo imprenditore.
Per il riporto delle perdite fiscali delle società di capitali si legga
anche Riporto delle perdite fiscali. |