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Le perdite delle imprese - Un quadro completo dopo il D.L.223/2006

 


 
 
 
Approfondimento del 08.09.2006

 

 

 

L’inquadramento fiscale delle perdite delle imprese ha subito una profonda modifica ha seguito della entrata in vigore del D.L.223/2006.

Cerchiamo di fornire un quadro completo della normativa contenuto nel TUIR al riguardo.

 

Prima dell’entrata in vigore del D.L.223/2006.

Prima dell’entrata in vigore del D.L.223/2006 il trattamento delle perdite avveniva in modo diverso a seconda che si trattasse di:

·         imprese in contabilità ordinaria;

·         imprese in contabilità semplifica.

 

IMPRESE IN CONTABILITA’ ORDINARIA

Per le imprese in contabilità ordinaria la perdita subita può essere portata in diminuzione solamente da redditi della stessa categoria e non dal reddito complessivo dell’imprenditore.

Facciamo un esempio: l’imprenditore ha un’impresa e svolge contemporaneamente un lavoro dipendente. Il suo reddito complessivo è dato dalla somma del reddito d’impresa e del reddito di lavoro dipendente. Se in un esercizio l’impresa subisce una perdita essa non può ridurre l’importo del reddito complessivo che, quindi, è dato dal solo reddito di lavoro dipendente.

Supponiamo:           

Perdita d’impresa

5.000

Reddito di lavoro dipendente

30.000

Reddito complessivo

30.000

 

Ipotizziamo ora il caso in cui l’imprenditore sia titolare di due imprese e di un reddito di lavoro dipendente. Ipotizziamo, inoltre, che nel corso dell’esercizio, una delle imprese abbia subito una perdita e l’altra abbia conseguito un utile.

Avremo:

Perdita d’impresa A

5.000

Utile d’impresa B

8.000

Reddito di lavoro dipendente

30.000

Reddito complessivo

33.000

 

In pratica, dall’utile dell’impresa A (8.000) si può sottrarre la perdita dell’impresa B (5.000). La differenza (3.000) si somma al reddito di lavoro dipendente in modo da calcolare il reddito complessivo.

 

 

Inoltre, la perdita può essere portata in diminuzione di eventuali redditi della stessa categoria nei successivi esercizi, ma non oltre il quinto.

Facciamo un esempio: il reddito complessivo dell’imprenditore è dato dal solo reddito d’impresa. In un esercizio l’impresa subisce una perdita essa può essere portata in avanti. Supponiamo:  

         

 

anno

 

x

x+1

x+2

x+3

x+4

Perdita

5.000

 

 

 

 

Perdita portata in diminuzione

 

1.000

2.000

3.000

 

Utile

 

1.000

2.000

3.000

8.000

Reddito tassato

0

0

0

0

8.000

 

Una deroga al limite del riporto delle perdite in cinque esercizi si ha nel caso di perdite subite da imprese di nuova costituzione per ciò che concerne per le perdite subite nei primi 3 esercizi di attività.

 

 

IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Per le imprese in contabilità semplificata la perdita subita può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dell’imprenditore.

Facciamo un esempio: l’imprenditore ha un’impresa e svolge contemporaneamente un lavoro dipendente. Il suo reddito complessivo è dato dalla somma del reddito d’impresa e del reddito di lavoro dipendente. Se in un esercizio l’impresa subisce una perdita essa può ridurre l’importo del reddito complessivo.

Supponiamo:           

Perdita d’impresa

5.000

Reddito di lavoro dipendente

30.000

Reddito complessivo

25.000

 

Non si applica, invece, la regola del riporto in avanti delle perdite.

 

 

Dopo l’entrata in vigore del D.L.223/2006.

Non esiste più alcuna differenza tra le imprese in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata per quanto riguarda il trattamento delle perdite.

Per tutte le imprese valgono le seguenti regole:

·         le perdite subite possono essere dedotte esclusivamente da redditi della stessa categoria;

·         è ammesso il riporto in avanti delle perdite che possono essere scomputate da redditi di impresa nei successivi esercizi ma non oltre il quinto;

·         non si applica alcun limite temporale al riporto in avanti delle perdite nel caso esse siano conseguite nei primi tre esercizi da imprese di nuova costituzione.

 

Entrata in vigore del D.L.223/2006.

Le modifiche introdotte dal D.L.223/2006 si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Nella maggior parte dei casi, dunque, le nuove norme si applicano a partire dal 2006.

 

Altre modifiche introdotte dal D.L.223/2006 in tema di perdite.

Il D.L. 223/2006 ha introdotto delle ulteriori modifiche in tema di perdite. Si tratta, in particolare di alcune precisazioni in merito al riporto illimitato delle perdite subite nei primi tre esercizi di vita dell’impresa .

La norma ha precisato che, il riporto illimitato si applica:

·        alle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione dell’impresa o della società;

·        alle perdite riferire ad una nuova attività produttiva escludendo la possibilità che essa sia applicabile nel caso  di continuazione di una vecchia attività da parte di un nuovo imprenditore.  

 

 

Per il riporto delle perdite fiscali delle società di capitali si legga anche Riporto delle perdite fiscali.

 
 

Gli altri approfondimenti sull'argomento:

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