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Tutte le imprese, come
pure i professionisti, devono effettuare, nel mese di dicembre di ciascun
anno, il versamento dell'acconto dell'IVA relativa all'ultimo
periodo.
Com'è noto le imprese
possono procedere alla liquidazione e al versamento dell'IVA mensilmente o
trimestralmente a seconda del loro volume d'affari.
Di conseguenza l'acconto
si riferisce all'ultimo mese o trimestre dell'anno.
Il versamento
dell'acconto IVA va effettuato entro il 27 dicembre di ciascun anno.
L'acconto da versare è
pari all'88% dell'imposta relativa all'ultimo periodo, salvo le
eccezioni che vedremo in seguito.
Il calcolo dell'acconto
può essere fatto con tre metodi differenti: è l'impresa che decide
quale dei tre metodi applicare.
1. Metodo storico.
L'impresa versa, nel mese di dicembre, l'88% di quanto dovuto nell'ultimo
mese o trimestre dell'anno precedente.
2. Metodo previsionale.
L'impresa versa l'88% di quanto prevede di dover versare per il mese di
dicembre dell'anno in corso (se essa effettua la liquidazione mensile) o in
sede di dichiarazione annuale (se essa effettua la liquidazione
trimestrale).
3. Metodo delle
operazioni effettuate. L'impresa versa il 100% (e non l'88%) dell'IVA
effettivamente dovuta per il periodo 1° dicembre - 20 dicembre (nel caso di
contribuenti mensili) oppure per il periodo 1° ottobre - 20 dicembre per i
contribuenti trimestrali.
Come è noto le imprese
che versano l'IVA trimestralmente sono tenute a corrispondere all'erario,
oltre all'imposta dovuta, una maggiorazione a titolo d'interesse. Di essa
non si deve tenere conto nel calcolare l'acconto IVA.
Va ricordato che esistono
dei casi di esonero dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA. Tra
le imprese che sono esonerate dall'obbligo di versamento dell'acconto IVA ci
sono quelle che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno. |